Supplenze 2017/18, è possibile nominare supplente dal primo giorno di assenza del titolare. Vediamo quando

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La circolare n. 37381 del 29 agosto 2017, che fornisce indicazioni per l’attribuzione delle supplenze al personale docente e ATA, presenta qualche novità, rispetto allo scorso anno scolastica, una delle quali è stata affrontata dalla nostra redazione in un apposito articolo.

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Un’altra novità di non poco conto riguarda le supplenze brevi. Com’è noto l’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 ha introdotto il divieto di conferire supplenze al personale docente per il primo giorno di assenza del titolare.

Nella circolare, che ha fornito indicazioni per l’anno scolastico 2016/17, il divieto è stato riportato così come previsto dalla legge, senza deroga alcuna.

Nella circolare pubblica il 29 agosto u.s., il divieto è sì riportato tuttavia è prevista una deroga. Questo quanto indicato:

“Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.”

Il divieto, dunque, è tuttora vigente, tuttavia può essere derogato (…fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa…) al fine di tutelare e garantire l’offerta formativa, per cui il dirigente può procedere alla nomina del supplente anche per il primo giorno di assenza del titolare.

Supplenze 2017/18, circolare Miur. Delega, accettare o rinunciare alla proposta, sanzioni, priorità legge 104

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