Supplenze, al 31 agosto anche per docenti con tre anni di servizio
Supplenze su posto vacante e disponibile: abolito già dallo scorso anno scolastico il comma 131 della legge 107/2015, per cui saranno attribuibili anche a chi ha già svolto 36 mesi di supplenza.
Divieto 36 mesi superato
La legge 107/2015, com’è noto, ha introdotto il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili al personale docente, educativo e ATA che abbia già svolto 36 mesi di supplenza su tali posti (vacanti e disponibili). Così recita il comma 131:
A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Il succitato divieto è stato abolito dal decreto dignità, il cui articolo 4 bis così dispone:
Il comma 131 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ abrogato.
160-170 mila supplenze
In attesa dell’annuale nota sulle supplenze, ricordiamo che per il 2019/20 gli incarichi a tempo determinato saranno numerosissimi, sia per i posti già vacanti e disponibili dallo scorso anno sia per i posti che non saranno assegnati nell’ambito delle attuali operazioni di assunzione sia per i posti in deroga di sostegno.
Il sindacato Anief stima che le supplenze al 31/08 e al 30/06 saranno circa 160-170 mila.