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Supplenza svolta senza i CFU per l’insegnamento, dà punteggio?

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La supplenza conferita da Domanda di messa a disposizione da parte di un laureato che nel piano di studi non ha i CFU necessari per l’accesso a quella classe di concorso, dà punteggio? 

Ci chiede un nostro lettore
se faccio la messa a disposizione senza avere tutti i crediti necessari per quella classe di concorso mi chiamano e insegno poi successivamente integro i crediti necessari a quella classe di concorso. Avrò il punteggio per le graduatorie e per il concorso?
Nello specifico sono ingegnere con 70 CFU in mat mi mancano 10 CFU per la classe A26 se mi vale il punteggio faccio la messa a disposizione altrimenti no.
Ringraziandola per la cortese attenzione porgo cordiali saluti.
Bisogna distinguere vari casi.
1) III fascia graduatorie di istituto. Un servizio reso senza il prescritto titolo di studio (e in questo caso a nostro parere la mancanza dei CFU rendono il titolo incompleto per l’insegnamento) dà punteggio come “altro insegnamento”, quindi 0.5 punti al  mese fino ad un max di 3 punti per anno scolastico
Va precisato che tale discorso vale per chi è già presente nella III fascia, mentre al momento la normativa vieta nuovi inserimenti nel 2020.
Graduatorie istituto III fascia: riapertura e aggiornamento 2020. Chiarimenti
2) II fascia. Il servizio reso senza il prescritto titolo di studio, secondo l’attuale normativa, non dà punteggio. La tabella A allegata al dm n. 374 del 1° giugno 2017 dice infatti “E’ valutabile solo il servizio di insegnamento con il possesso del  titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria
Questa la nostra interpretazione, se così non fosse infatti si darebbe adito ad un pullulare di deroghe  sanatorie all’acquisizione dei CFU necessari per l’insegnamento.
Per quanto riguarda i concorsi, non c’è ancora la bozza della tabella di valutazione dei titoli, per cui non è possibile rispondere.
In ogni caso la supplenza, anche svolto in difetto dei CFU per l’insegnamento, ha valore economico e giuridico ai fini pensionistici.
Precisiamo anche che potrà esserci state, nell’ultimo aggiornamento delle graduatorie, scuole che avranno valutato  tale servizio, senza tante remore. e considerando solo il “titolo di studio” e non la necessità dei CFU per l’insegnamento. A questo proposito consigliamo sempre ai Dirigenti Scolastici di richiedere conferma dei CFU, in modo da sapere se il docente è in regola con il prescritto titolo di studio oppure no.
Questa rimane al momento la nostra interpretazione della normativa.

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