Supplenza sostegno a docente di materia non presente in quella scuola

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Una delle FAQ predisposte dall’USR Veneto per le nomine da conferire tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto riguarda la possibilità che una supplenza possa essere conferita a docente che insegna una disciplina non presente in quella scuola.

Iscrizione nelle graduatorie di istituto in scuole in cui non è presente la disciplina

All’atto di aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia (giugno 2017 per il triennio 2017/20) era possibile scegliere anche scuole in cui la propria disciplina non era impartita.

Questo è avvenuto soprattutto per i docenti che, nella provincia scelta, non avevano un numero sufficiente di scuole in cui era presente la propria o le proprie discipline di insegnamento e dunque inserivano altre scuole per “coprire” gli spazi.

L’inserimento in queste scuole può avere un duplice scopo:

  • essere già presenti nelle graduatorie in caso di introduzione della disciplina nel curricolo di quella scuola (ad es. attivazione nuovo indirizzo)
  • partecipare agli incarichi su sostegno da graduatorie incrociate

La FAQ dell’USR Veneto

Su quest’ultimo punto si concentra la FAQ dell’USR Veneto

“F.A.Q.7 D: Nell’incrocio delle graduatorie finalizzate ai posti di sostegno per docenti non specializzati, i Dirigenti scolastici devono inserire anche i candidati che hanno prodotto domanda per classi di concorso il cui insegnamento non viene impartito nella propria scuola, pur risultando presenti nelle graduatorie (ad esempio, in graduatoria di un ITIS è presente un candidato per l’insegnamento di pianoforte, materia non insegnata in quell’istituto)?

R: L’art. 5 c.1 del D.M.131/2007 prevede che: “il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del c.6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al c.3.” Pertanto, se il Dirigente decide di pubblicare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto, dovrà utilizzare anche questi per formulare la graduatoria incrociata.”

A nostro parere la costituzione della graduatoria – a fronte della richiesta da parte del docente – non era facoltativa da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso si conferma la partecipazione del docente alle nomine su sostegno da graduatorie incrociate anche qualora la propria disciplina di insegnamento non sia presente tra gli insegnamenti impartiti in quell’istituto.

Tutto sulle supplenze

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