Supplenza e maternità. Quali diritti dopo la scadenza del contratto
Quali diritti per una supplente che al termine del contratto viene collocata in interdizione per gravidanza a rischio? Spetta qualche indennità?
Gianpaolo scrive:
Buongiorno, mia moglie ha contratto fino al 30 giugno 2019. Se dovesse scoprire di essere incinta entro 60 giorni dal 30 giugno 2019, ovvero entro il 30 agosto 2019, avrebbe diritto all’indennità fuori nomina se la gravidanza fosse a rischio? Grazie. Saluti.
Diritti della supplente
La supplente che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità (interdizione/obbligatoria), sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
Documentazione da presentare a scuola
Per ottenere l’interdizione per complicanze della gestazione deve produrre istanza alla ASLcompetente, che ne rilascia ricevuta.
All’istanza, redatta in carta semplice, deve allegare:
- il certificato medico previsto per l’accertamento della condizione di gravidanza;
- altro certificato medico attestante le complicanze della gestazione;
- ogni altra utile documentazione.
Il certificato medico deve essere rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL ecc.). Nel caso in cui sia rilasciato da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad “accertamento sanitario” presso una struttura pubblica.
In ogni caso, la certificazione prodotta deve contenere:
- data ultima mestruazione;
- data attuale di gestazione;
- data presunta del parto;
- diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- termine della prognosi.
La ASL, ricevuta l’istanza documentata della lavoratrice (la quale può delegare una persona di sua fiducia per la presentazione o inviarla con raccomandata A/R), ne rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali deve essere prodotta a scuola a cura della lavoratrice.
La lavoratrice, quindi, produrrà domanda di interdizione da consegnare a scuola con allegata la ricevuta rilasciata dall’ASL.
La semplice presentazione dell’istanza a scuola, unitamente alla ricevuta che ne rilascia la ASL, dà diritto alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino al termine fissato nel certificato medico, anche prima del provvedimento finale di astensione ASL.
Conclusione
Nel caso della moglie di Gianpaolo, se il periodo di congedo avviene dopo il termine del contratto, purché entro 60 giorni, l’indennità di maternità è nella misura pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita o, comunque, di quella che sarebbe spettata nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione o l’interdizione. Ciò per tutto il periodo di congedo fino al termine di quello obbligatorio, salvo che non venga stipulato, anche con un’altra scuola, un nuovo contratto per supplenza (in questo caso l’indennità ritorna ad avere natura retributiva e corrisposta al 100%, con relativo riconoscimento del punteggio, dei contribuiti e del servizio).
Il periodo di maternità non coperto da nomina non è però utile ai fini del punteggio.
La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP.
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