Supplenza ATA, assegnate solo in assenza del titolare. Per i collaboratori scolastici?

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Supplenze ATA, quando è possibile stipulare nuovi contratti. Il caso dei collaboratori scolastici e del personale che non può svolgere il lavoro in modalità agile. 

Premessa

Prima di entrare nello specifico dell’argomento succitato è bene fare una premessa relativa al fatto che il personale ATA, come riferito in diversi nostri articoli, ai sensi del decreto n. 18 del 17 marzo 2020, svolge il lavoro in modalità agile, esclusi coloro le cui mansioni non lo permettono, in primis i collaboratori scolastici.

Il decreto, alla luce dello svolgimento del lavoro nella modalità suddetta, ha permesso alle scuole la chiusura fisica, gestendo il personale ATA facendo ricorso a: lavoro agile; ferie pregresse; congedo; banca ore (nel caso della scuol anche riposi compensativi); rotazione;  analoghi istituti; esonero dal servizio come extrema ratio.

Supplenze ATA

Fatta questa breve premessa, ricordiamo che l’articolo 121 del succiato decreto n. 18 del 17 marzo ha previsto la possibilità che le scuole, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, stipulino contratti a tempo determinato con il personale ATA (oltre che docente)provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa (nel caso degli ATA per svolgere il lavoro in modalità agile).

La nota del Ministero del 18 marzo, illustrando la misura succitata, ha chiarito che l’ulteriore  stupila di contratti di supplenza con il personale ATA avvenga in assenza del titolare e che gli strumenti tecnologici per svolgere il lavoro in modalità agile possono essere forniti in comodato d’uso dalla scuola.

Le supplenze al personale ATA, dunque, sia in caso di proroga che di nuovo contratto, vanno assegnante in assenza del titolare.

ATA esonerati dal servizio

Se quanto detto sopra, alla luce delle indicazioni ministeriali, sembra essere chiaro, il problema si pone nel caso di assenza dei collaboratori scolastici o comunque di personale ATA che non può svolgere il lavoro in modalità agile e viene esonerato dal servizio in caso di chiusura fisica della scuola o di apertura con contingente minimo per limitare il contagio.

Si può assegnare una supplenza o prorogarne una in corso nel caso suddetto? 

Proroga o nuova supplenza in caso di personale non impegabile

Per l’assegnazione di una nuova supplenza o la proroga, in caso di esonero dal servizio del titolare, non sono state fornite indicazioni ufficiali dal MI, ma era circolata una bozza di nota che così recitava:

Per quanto concerne il personale ATA che, non essendo impiegabile, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la supplenza o la proroga della supplenza in essere è attribuibile solo per esigenze indifferibili e che non possano essere altrimenti coperte, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.

La proroga o l’attribuzione di una nuova supplenza, secondo la sopra riportata bozza, dunque, sono possibili solo per esigenze indifferibili e che non possono essere altrimenti coperte. Non sono specificate quali sono tali esigenze indifferibili e si tratta comunque di una bozza mai pubblicata dal Ministero.

Riguardo alla proroga della supplenza, indicazioni ufficiali sono state fornite dall’USR Marche che così scrive in una nota:

È rimessa alla valutazione del dirigente scolastico la sussistenza degli
eventuali puntuali ed imprescindibili motivi ostativi alla prosecuzione del contratto di supplenza, non esclusa l’esistenza dei presupposti per l’esenzione assoluta dal servizio al momento della nomina

Il dirigente, secondo quanto sopra riportato, valuta se l’esenzione dal servizio sia un motivo per non prorogare la supplenza. 

Un chiarimento ufficiale direttamente dal Ministero sarebbe quanto mai necessario, anche alla luce del fatto che la chiusura fisica delle scuole proseguirà ancora.

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