Supplenti risarciti per illegittima reiterazione contratto a tempo determinato

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La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Mascolo del 25 novembre 2014, si era pronunciata sulla legittimità del sistema di reclutamento scolastico vigente in Italia (regolato dalla l. 3 maggio 1999, n. 124, integrato dal D.M.MIUR 13 giugno 2007, n. 131), stabilendo che i precari della scuola con più di 36 mesi di servizio hanno diritto all’assunzione a tempo indeterminato e a tutto quel che ne consegue in ordine agli scatti di anzianità ed al risarcimento dei danni subiti.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Mascolo del 25 novembre 2014, si era pronunciata sulla legittimità del sistema di reclutamento scolastico vigente in Italia (regolato dalla l. 3 maggio 1999, n. 124, integrato dal D.M.MIUR 13 giugno 2007, n. 131), stabilendo che i precari della scuola con più di 36 mesi di servizio hanno diritto all’assunzione a tempo indeterminato e a tutto quel che ne consegue in ordine agli scatti di anzianità ed al risarcimento dei danni subiti.

La sentenza ha fatto da apripista alle speranze di centinaia di migliaia di precari che da anni con la loro professionalità fanno funzionare il sistema scolastico e numerosi Tribunali in Italia si sono adeguati alla pronuncia europea.

Anche il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto ai precari con contratti pluriennali a tempo determinato il risarcimento dei danni subiti per l’illegittima reiterazione, differenziando i diversi casi in base all’eventuale immissione in ruolo ove intervenuta.

Infatti, con sentenza del 30 aprile 2015, il Giudice del Lavoro Dott. Domenico Toni ha riconosciuto ad una docente, a titolo di risarcimento del danno subito per la reiterazione dei contratti a tempo determinato, una somma pari a 21 mensilità dell’ultima retribuzione.

In un altro caso in cui era intervenuta la stabilizzazione del rapporto di lavoro (ossia l’immissione in ruolo) nelle more del procedimento, il Giudice del Lavoro ha comunque riconosciuto un indennizzo pari a 5,5 mensilità per il periodo di precariato svolto.

Entrambi i casi sono stati seguiti dall’Avv. Gianmichele Pavone di Ostuni.

Ricordiamo che oggi alla Camera è stato approvato l'art. 14 del DDL Scuola, che prevede lo stanziamento di un apposito fondo per il risarcimento dei precari in seguito a pronunce giurisdizionali.

Riforma. Supplenze: limite 36 mesi su posti vacanti, no retroattivo. Fondo ricorsi risarcimento. Camera approva

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