Supplente lascia nomina con clausola, non va depennato da graduatoria

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Accolta istanza in autotutela per la revoca di un decreto di depennamento dalle graduatorie d’istituto per l’anno 2018/19, disposto a seguito di accettazione di nuova cattedra al 30/06 a fronte di una supplenza al 31/08 con clausola risolutiva ex art. 41 CCNL.

Per l’anno scolastico 2018/19 – specifica l’Avv. Luca Petrella – entra in vigore, una novità prevista dal Contratto nazionale di lavoro del 19 aprile scorso che, all’art. 41, introduce l’obbligo di indicare la data di scadenza nei contratti di supplenza, per porre fine al dilagare delle cosiddette “nomine fino all’arrivo dell’avente diritto”, oltre alla previsione di una clausola di rescissione anticipata del contratto di supplenza in occasione dell’eventuale pubblicazione di nuove graduatorie, prevedendo che in tal caso il contratto possa essere rescisso anticipatamente.

Tale circostanza, se da un lato va a salvaguardare la continuità didattica e di servizio delle Istituzioni Scolastiche, dall’altro pone i docenti destinatari di supplenza in uno stato di incertezza lavorativa, aggravata dall’assenza di normativa sia a livello legislativo che ministeriale di regolamentazione, basti pensare che proprio in virtù dell’autonomia di cui alla legge 107/15 ogni Ufficio Scolastico Regionale ha dettato differenti istruzioni operative in merito, pertanto, il docente – lavoratore, fino a nuove linee guida ufficiali, a fronte di una convocazione con clausola ex art. 41 CCNL, può, per effetto del principio migliorativo, lasciare quest’ultima per una senza la suddetta condizione.

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