Sull’organico del sostegno i dati non contano

Di Lalla
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Gianfranco Palmariggi – Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo di deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica) nonchè la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni alunno disabile.

Gianfranco Palmariggi – Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo di deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica) nonchè la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni alunno disabile.

Secondo la consulta, la scelta operata di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il DIRITTO fondamentale all’istruzione dei disabili GRAVI.

Ciò premesso, chiunque pubblica notizie e dati sul sostegno deve fare i conti con le reali necessità delle persone più deboli. E’ questo ciò che motiva il lavoro dell’insegnante di sostegno. In questo lavoro i dati non contano, ma contano solo le effettive esigenze degli alunni disabili gravi.

Un po’ di verità sui posti di sostegno

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