Sull’assegnazione di cattedre di sostegno a docenti in esubero privi dei titoli prescritti

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red – L’On. Pes del Partito Democratico ha presentato una interrogazione parlamentare relativamente all’assegnazione dei docenti in esubero delle cattedre di sostegno. Pubblichiamo l’interrogazione e la risposta.

red – L’On. Pes del Partito Democratico ha presentato una interrogazione parlamentare relativamente all’assegnazione dei docenti in esubero delle cattedre di sostegno. Pubblichiamo l’interrogazione e la risposta.

TESTO DELL’INTERROGAZIONE

PES e GHIZZONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

la legge n. 104 del 1992, dispone che per le attività di sostegno nelle classi dove sono inseriti gli alunni diversamente abili vi sia la presenza di docenti specializzati;

il comma 1 dell’articolo 14 prevede che «il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b)all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c)a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi»;

il comma 6 dell’articolo 14 prevede che «l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati»;

il Sindacato nazionale insegnanti di sostegno denuncia che sta ricevendo diverse segnalazioni da più province in cui risulta che i rispettivi ambiti territoriali stiano assegnando cattedre di sostegno a docenti in esubero privi del prescritto titolo di specializzazione;

i docenti specializzati precari, in possesso del titolo richiesto dalla legge n. 104 del 1992, per insegnare su cattedra di sostegno e con esperienze consolidate, hanno quindi visto sfumare la possibilità di assunzione annuale;

gli alunni disabili sono stati privati del diritto ad avere insegnanti specializzati -:

se sia a conoscenza di quanto descritto in premessa, ovvero se corrisponda a verità che gli ambiti territoriali stiano assegnando cattedre di sostegno a docenti in esubero privi del titolo di specializzazione, scelta che ad avviso dell’interrogante è lesiva per gli alunni diversamente abili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sottosegretario Marco Rossi D’Oria – L’onorevole interrogante chiede chiarimenti circa l’assegnazione delle cattedre di sostegno ai docenti in esubero privi della specializzazione prevista dalla legge n. 104 del 1992.
Al riguardo si ricorda anzitutto che con decreto interministeriale emesso di concerto con il Ministro dell’economia e finanze si procede annualmente alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale e alla definizione dei criteri di riparto da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le operazioni di elaborazione dell’organico di diritto e dell’organico di fatto debbono comunque concludersi raggiungendo gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008).

Le attività volte al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico si traducono nelle complesse procedure dei trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e immissioni in ruolo, che riguardano l’organico di diritto, e nell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, che attengono invece alle situazioni di fatto.

È di tutta evidenza che l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato al personale docente non di ruolo avviene dopo aver disposto le utilizzazioni dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per il corrente anno scolastico 2011/2012 il Ministero ha diramato le istruzioni per le utilizzazioni di detto personale con l’ordinanza n. 64 del 21 luglio 2011.

Tale ordinanza prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera h), che sono destinatari delle utilizzazioni, tra gli altri, anche «i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero».

La medesima ordinanza precisa tuttavia, all’articolo 4, che l’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia a tempo indeterminato che aspiranti a supplenza e, al successivo articolo 9, stabilisce che le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non fomiti del prescritto titolo e titolari su posto comune, vengono disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Conseguentemente, prima di procedere all’utilizzazione dei docenti di ruolo privi del titolo di specializzazione, l’amministrazione scolastica deve destinare i posti di sostegno ai docenti non di ruolo specializzati inclusi nelle graduatorie provinciali degli aspiranti alla nomina annuale. Soltanto nel caso in cui il contingente di posti di sostegno non possa essere ricoperto con i docenti specializzati a causa dell’insufficiente numero di questi ultimi, l’amministrazione può ricoprire i posti residuati ricorrendo all’utilizzazione dei docenti di ruolo non specializzati.
Poiché le operazioni di utilizzazione dei docenti di ruolo in esubero, come sopra specificato, precedono temporalmente il conferimento delle supplenze, gli accantonamenti previsti dall’articolo 9 della citata ordinanza n. 64 sono appunto finalizzati ad impedire il verificarsi di situazioni come quelle descritte nell’atto parlamentare.

Da quanto esposto sopra si evince che le istruzioni ministeriali relative alle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico, alle quali si conformano gli uffici periferici, sono in linea con le prescrizioni della legge n. 104 del 1992.

Non specificando, l’onorevole interrogante, in quali province, secondo quanto denunciato dal sindacato nazionale degli insegnanti di sostegno, gli uffici di ambito territoriale avrebbero proceduto in maniera difforme a quanto previsto dall’ordinanza n. 64, non si è in grado di fornire alcuna ulteriore precisazione al riguardo.

TESTO DELLA REPLICA

Caterina PES, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, con la quale si chiarisce che l’utilizzazione dei docenti di ruolo in esubero precede temporalmente il conferimento delle supplenze. Tiene a precisare, tuttavia, che si riserva di specificare, ove necessario, le province nelle quali, secondo quanto denunciato dal sindacato nazionale degli insegnanti di sostegno, gli uffici di ambito territoriale avrebbero disatteso l’ordinanza n. 64 del 21 luglio 2001, richiamata nella sua interrogazione, assegnando cattedre di sostegno a docenti in esubero privi del titolo di specializzazione.

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