Studenti di 10 anni rappresentati nei consigli di classe, progetto Lega: parliamone

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Ad inizio della 18a legislatura, il DDLS.155 (“Disposizioni concernenti l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti”), presentato al Senato il 23 marzo 2018 ed assegnato alla VII^ commissione il 26 giugno 2018, ha previsto una “nuova” revisione degli organi collegiali scolastici che ripropone un modello analogo ai disegni e proposte di legge degli ultimi anni, con la scomparsa peraltro dei consigli di classe (nonché interclasse ed intersezione).

Ed in effetti necessiterebbe una modifica del “Testo Unico” da quanto l’autonomia introdotta con l’art. 21 della L 59/97 ha reso inevitabile un adeguamento della “governance” scolastica alle funzioni e responsabilità del dirigente di cui all’art. 25 Dlgs 165/01. Ma da ultimo con la L 107/2015 è stata stralciata la specifica delega.

Il19 settembre 2018 è stato presentato il DDLS.796(“Introduzione dell’insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta”), assegnato in VII^ commissione Senato il 25 settembre 2018, che prevede in primo luogoall’articolo 1 l’introduzione dell’educazione civica come materia curricolare con un monte ore annuale di 33 ore.

L’educazione civica e/o alla cittadinanza è portata all’attenzione anche da altri disegni di legge S.610, S.303, S.233. Caratterizza quello in argomento la circostanza di prevedere, quale sostanziale momento applicativo dell’insegnamento ed educazione alla democrazia (art. 4), la rappresentanza nei consigli di classe anche per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il compito di “agevolare il dialogo fra la classe e docenti”, facendosi “interpreti di specifiche richieste dei compagni,” anche segnalando “episodi di bullismo”. In realtà tale funzione è indicata nella presentazione premessa al testo che però nulla aggiunge negli specifici articoli agli attuali compiti dei consigli di classe.

Per la loro elezione è disposta espressamente l’applicazione dell’or­dinanza ministeriale 215/1991, che presenta anch’essa svariati elementi di vetustà che sconsiglierebbero di farne specifica menzione nel testo normativo.

Alla primaria l’elettorato passivo sarà riservato ai ragazzi della classe quinta, anche se anticipatari (precisazione forse superflua laddove non si accenna all’età), mentre quello attivo si applicherà agli alunni di tutte le classi.

Con l’articolo 5 si ripristina anche nel primo grado il voto in con­dotta in decimi, sostituito da un giudizio sintetico dal Dlgs n. 62/2017, con le previste conseguenze sulla promozione, anche quale strumento per contrastare il bullismo.

Nello specifico, l’Art. 4, rubricato: Partecipazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado nei consigli di classe, propone una modifica all’art. 5 del Dlgs 297/94 per cui, ferma l’attuale composizione per la componente docente, è prevista la presenza di un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti “nella scuola materna” (lasciando sopravvivere un termine ormai desueto) mentre «nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e», come attualmente, “nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe”. In pratica in tutti i consigli di classe, a partire della scuola primaria, dovranno essere eletti due genitori e due studenti.

Non basta. Anche l’art. 8, che disciplina il consiglio di istituto e la giunta esecutiva (comma 7), al comma 8 è così modificato con riferimento a quest’ultima: «Nelle scuole pri­marie, secondarie di primo grado e negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.». Dunque in giunta esecutiva ci sarebbero sempre un genitore ed uno studente.

Infine l’articolo 30, che disciplina le Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali, al comma 3 è così modificato: «L’elettorato attivo per l’elezione dei rappre­sentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola primaria, qualunque sia la loro età, mentre l’elettorato passivo spetta agli alunni che frequentano la classe quinta anche se anticipatari. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola seconda­ria di primo grado e secondaria superiore, qualunque sia la loro età.».

Quanto all’Art. 5, nel disporre che dall’anno scolastico 2019/2020, la valutazione del comportamento de­gli studenti è espressa in decimi, stabilisce che dovrà tenersi conto dell’educazione dei bambini e dei ragazzi al rispetto delle per­sone e dell’ambiente che li circonda, quali elementi fondamentali per il contrasto al bullismo e per l’educazione alla solidarietà e al rispetto delle cose, valori trasmessi attra­verso l’insegnamento dell’educazione civica. La votazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all’anno successivo o all’esame con­clusivo del ciclo, rimettendo ad un emanando decreto la determinazione dei “criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo”.

L’auspicio è che la previsione non finisca per tradire le aspettative di educazione alla cittadinanza. Infatti, a prescindere dall’indubbio valore democratico di una esperienza elettorale, la funzione della rappresentanza all’interno dei consigli di classe, per quanto potenzialmente importante, appare attualmente in genere fortemente deludente. Questo anche perché la norma dettaglia soprattutto cosa i rappresentanti NON possono fare al suo interno, privilegiando invece per il resto espressioni generiche come quelle relative al compito “di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. Peraltro poiché l’art. 16 del DPR 275/99 riserva ai docenti “il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento”, in pratica la funzione cardine è sintetizzata nel secondo periodo.

Inoltre dovremmo immaginare alunni di circa 10 anni coinvolti nei procedimenti per l’irrogazione ai propri compagni delle sanzioni disciplinari di competenza del consiglio di classe, sebbene, com’è noto, il DPR 235/07 (che modifica il DPR 249/98) non opera nella scuola dell’infanzia e primaria ed il sistema delle sanzioni e della garanzia del procedimento resta quello del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927 giacché il procedimento di modifica dello Statuto, avviato nella scorsa legislatura con l’insediamento di un gruppo di lavoro, non ha visto la sua conclusione.

Desta inevitabili perplessità la modifica del solo comma 8 dell’art. 8 del Dlgs 297/94 giacché i membri della giunta esecutiva vengono eletti nel seno del consiglio di istituto, di cui però non è modificata la composizione.

Quanto poi all’elettorato, sappiamo che i rappresentanti degli studenti (come i genitori) nei consigli di classe sono eletti con riferimento a quella classe sulla base di un’unica lista che li comprende tutti. Dunque sostanzialmente elettorato attivo e passivo coincidono.

Nel disegno di legge esercitano il diritto di voto tutti gli alunni a prescindere dall’età mentre possono essere eletti solo gli alunni dalla quinta classe della primaria, dunque i primi dovrebbero essere chiamati ad eleggere rappresentanti di classi diverse dalla propria. A meno che non esista un’ipotesi non colta dalla scrivente. Peraltro gli alunni della classe quinta hanno in genere un’età tale da non poter essere agevolmente collegata ad una maturità normativamente prevista.

La reintroduzione del voto decimale nel comportamento con conseguente possibilità di non ammissione impone ulteriori considerazioni, poiché per la legge penale l’infraquattordicenne non è assolutamente imputabile non essendo ritenuto pienamente “capace”. Tanto vero che si è reso necessario intervenire con una norma ad hoc per disciplinare la possibilità di uscita autonoma. Eppure questi ragazzi, incapaci per legge, sono ritenuti tanto consapevoli da meritare la bocciatura. Che ne è dell’azione di carattere educativo che deve attivare il dirigente a norma della L 71/2017 e del patto di corresponsabilità educativa che pure era stato rivisto e rimeditato? Inoltre non dimentichiamo che il DPR 235/07, ed in particolare le più dettagliate indicazioni della nota del 2008, hanno già definito dei criteri per collegare la gravità del comportamento alla bocciatura.

Laddove si aprirà la discussione sul testo, ci saranno quindi svariati argomenti da dibattere ed approfondire.

Una breve menzione anche all’art. 1 della Direttiva 487/97 per cui “L’orientamento …costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia”…perché non pensare sin da allora a forme di esercizio della cittadinanza attiva? Magari diverse dalla rappresentanza in un consiglio di classe.

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