Studentessa diffonde foto insegnante: sospesa per bullismo, ma provvedimento senza motivazione. Occhio a errori formali

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La sospensione scolastica con o senza obbligo di frequenza, anche se adottata per l’esigenza di eliminare un problema di vasta gravità come quello del bullismo, soggiace ai requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l’altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione. Lo ha stabilito il T.A.R. Lazio – Roma (Sez. III bis, Sentenza 12 giugno 2018, n. 6557).

La vicenda

Un’alunna era stata destinataria di una sanzione disciplinare, consistente nella sospensione senza obbligo di frequenza scolastica per dieci giorni, in quanto aveva scattato e diffuso alcune foto in cui erano ritratti una sua insegnante e un suo compagno di scuola.

Il ricorso per l’annullamento

La madre della studentessa adiva il Tar, chiedendo l’annullamento del provvedimento disciplinare alla minore, col quale era stata erogata la sanzione disciplinare, sostenendo il vizio di motivazione.

L’annullamento del provvedimento

 Il Tar ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendolo privo di adeguata motivazione: questa, infatti, descrive l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione ed è finalizzata a giustificare il contenuto dispositivo del provvedimento. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva descritto la condotta della ragazza all’interno di un più generale quadro di bullismo applicato nei confronti di un soggetto disabile all’interno della scuola, essendo stata prevista analoga sanzione anche per ulteriori studenti interessati dalle vicende in questione.

La particolare vicenda nel quadro più generale del bullismo nella scuola interessata

L’eventuale complessità della vicenda e l’esigenza di eliminare un problema di vasta gravità quale quello del bullismo, per il Tar non consentono di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del provvedimento amministrativo. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l’altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione, mentre nel caso di specie non è risultata adeguatamente rappresentata la condotta concretamente ascrivibile alla ragazza, che appare, prima facie, di minore gravità rispetto a quella addebitata ad altri studenti, e la personalizzazione della motivazione e della sanzione al comportamento effettivamente tenuto dalla stessa.

La violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione disciplinare

Ne discende che la mancata puntuale descrizione dei fatti attribuibili alla stessa si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento che, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

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