Studente si infortuna alla mano durante Ed Motoria, docente non era in palestra. Condanna

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Sono plurime le casistiche che riguardano gli infortuni degli studenti in ambito scolastico, con paletti ferrei definiti in materia di responsabilità della scuola.

La Sentenza del Tribunale Latina Sez. II, Sent., 14-05-2019  condannerà l’amministrazione a risarcire i danni ad uno studente a causa delle conseguenze che ne sarebbero derivate anche per l’omessa vigilanza.

Fatto

Durante una lezione di educazione fisica presso l’Istituto scolastico  uno studente riportava una lesione alla mano sinistra, nella totale assenza del docente incaricato della vigilanza.  Si denunciava che subito dopo l’insegnante interveniva applicando del giaccio sulla mano dolorante della alunna, ma persistendo il dolore il giorno successivo la predetta, accompagnata dai genitori, chiedeva le cure ospedaliere e riportava dei danni alla mano.  Il Giudice di Pace, dove si svolgeva il primo grado di giudizio, respingeva il ricorso, che verrà invece accolto dal Tribunale di Latina.

La responsabilità contrattuale del precettore

Si osserva che la Suprema Corte – discostandosi da un precedente orientamento secondo cui la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. riguardava anche il danno procurato dall’allievo a se stesso con la sua condotta perché l’obbligo di vigilanza dell’insegnante è imposto anche a tutela degli allievi a lui affidati – ha escluso la configurabilità della presunzione in parola a carico dei precettori per i danni che l’allievo abbia procurato a se stesso, in quanto la norma, riferendosi espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell’allievo, presuppone un fatto obiettivamente antigiuridico lesivo di un terzo, e non un “autodanneggiamento”. Ne deriva che in caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante va più correttamente ricondotta nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. (in tal senso Cass., sez. un., 27 giugno 2002 n.9346).

L’accoglimento della domanda di iscrizione determina vincolo negoziale
Invero, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso). Nonché, che è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.; sicchè, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (Cass., 15 febbraio 2011, n. 3680, ad avviso della quale con l’iscrizione, gli alunni sono affidati all’amministrazione scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il personale – docente e non – e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc. Dall’iscrizione deriva a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Quindi, anche l’obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti necessari a seconda della conformazione dei luoghi).

Lasciare gli studenti senza vigilanza durante l’ora di educazione fisica è omissione doverosa di sorveglianza

I giudici in fase di Appello hanno riconosciuto che anche il Preside dell’Istituto scolastico ha riferito che la docente incaricata della vigilanza era assente al momento dell’infortunio sportivo, quantunque abbia appreso la circostanza dalla segretaria. Come noto le testimonianze indirette, nel caso di specie non de relato actoris, possono avere rilievo unitamente ad altri riscontri. Nella fattispecie non si vede perché tale informazione, peraltro sfavorevole all’Istituto, non debba essere creduta. Ne consegue la sufficiente allegazione dell’evento di danno. Ciò rilevato, l’attività istruttoria ha consentito di appurare l’omissione di doverose cautele di sorveglianza da parte dell’insegnante di educazione fisica, cui al momento l’alunno era affidato

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