Studente ruba denaro destinato ad attività scolastiche, è furto aggravato. La sentenza

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La Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni, confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti di A.G. e B.Z., in riferimento al reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 e n. 7.

Il fatto

Ai prevenuti si contestava di essersi impossessati della borsa appartenente all’insegnante M.P. e di una busta contenente denaro contante, prelevando detti beni dall’aula della Scuola media (OMISSIS); fatto aggravato dall’aver agito su beni presenti in un edificio pubblico e con modalità fraudolente consistite nell’aver A. ottenuto il permesso di rientrare nell’aula, con la scusa di aver dimenticato il diario, così che si impadroniva anche con l’aiuto di un terzo della borsa e della busta, che consegnava a B., che si era posizionato appositamente sotto la finestra dell’aula.

Gli atti giungono alla Cassazione pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2018) 30-05-2018, n. 24375 che così si pronuncia: “Del tutto infondate risultano pure le censure che involgono specificamente la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7. La Corte di Appello ha chiarito che la richiamata circostanza aggravante era stata ritenuta sussistente in riferimento non al furto della borsa appartenente all’insegnante, bensì rispetto all’impossessamento della busta custodita in un cassetto della cattedra, contenente denaro contante che era stato raccolto per l’attività didattica che era in programma per il giorno seguente.

Se danaro sottratto è funzionale all’attività della scuola c’è aggravante

Sulla scorta di tali insindacabili rilievi, in punto di fatto, il Collegio ha rilevato il denaro sottratto era funzionalmente collegato all’attività istituzionale, e non si trovava occasionalmente all’interno della Scuola. Del resto, la Suprema Corte ha pure rilevato che è configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625 c.p., n. 7, se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in un ufficio pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga all’ufficio o ad alcuna delle persone addette (Sez. 5, sentenza n. 51195 del 21.11.2013, Rv. 258680). Come si vede, secondo diritto vivente, nel caso di specie, la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 c.p., n. 7, non è revocabile in dubbio, posto che il denaro sottratto era pure collegato alla funzione istituzionale della Scuola, essendo stato raccolto per l’effettuazione di attività didattica”

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