Studente reagisce a bullo sferrando un pugno. Cassazione: cosa ha fatto la scuola per contrastare bullismo?

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Nel giudizio dove si accerta la responsabilità per i danni causati da un minore bullizzato, cagionati per vendetta, si tiene conto del concorso del bullo, anche se il bullizzato abbia reagito in un momento diverso da quello in cui ha subito l’aggressione: in tali ipotesi, per la Corte di Cassazione (Sez. III, Ordinanza n. 22541 del 10.09.2019), il giudice deve tenere conto dei fenomeni di bullismo posti in essere ai danni della vittima e prima della reazione della stessa, in quanto senza tali fenomeni l’evento non si sarebbe determinato.

Pur dovendosi condannare l’istinto di vendetta del bullizzato, la risposta dell’ordinamento non può essere solo quella della condanna della reazione come comportamento illecito a sé stante, ignorando le situazioni di privazione e di svantaggio che ne costituiscono il sostrato: il bullismo non dà vita ad un conflitto solo individuale, ma richiede un insieme di interventi coordinati, anche con le scuole, per contenere il fenomeno.

Le umiliazioni e la reazione. Una vittima aveva reagito a un bullo, sferrandogli un pugno, cui era seguita la diagnosi:

  • estrazione traumatica dell’incisivo superiore laterale di sinistra,
  • lussazione dell’incisivo centrale,
  • escoriazioni al labbro.

La causa per danni. Adito per la liquidazione dei danni, il Tribunale accertava il concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi dell’evento dannoso e, per l’effetto, condannava l’aggressore a pagare la somma di euro 1.765,50, più interessi e metà delle spese di causa.

La responsabilità dei genitori. In appello la condanna lievitava a euro 14.286: secondo tale giudice i genitori dovevano considerarsi “responsabili in solido” col figlio dei danni da questi cagionati (ai sensi dell’art. 2048 c.c.), ricordando che “L’educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti” (Cass. 28/08/2009, n. 18804).

Il contesto del “bullismo”. La questione arriva in Cassazione, dove i genitori del bullizzato rilevano che il giudice avrebbe dovuto tener conto dei fenomeni di bullismo che avevano preceduto la reazione posta in essere dal loro figlio, senza i quali il pugno non sarebbe stato sferrato. La Cassazione condivide tale tesi, affermando che il giudice d’appello ha negato rilievo al comportamento ripetutamente provocatorio e offensivo di cui il ragazzo era stato fatto oggetto da parte del bullo, limitandosi ad affermare che lo stesso non avrebbe dovuto reagire alle provocazioni ricevute. Infatti, quando l’autore della reazione sia un adolescente, vittima di comportamenti prevaricatori, aggressivi, mortificanti e reiterati nel tempo, per la Cassazione occorre tener conto che la sua personalità non si è ancora formata in modo saldo e positivo rispetto alla sequela vittimizzante cui è stato supposto.

La reazione del bullizzato. E’ prevedibile, per la Cassazione, che la sua reazione possa risolversi, a seconda dei casi:

  • nell’adozione di comportamenti aggressivi internalizzati che possono trasformarsi, con costi anche particolarmente elevati in termini emotivi, in forme di resilienza passiva e autoconservative,
  • in forme di autodistruzione,
  • tradursi, come è avvenuto nel caso di specie, nell’assunzione di comportamenti esternalizzati aggressivi.

Cosa deve fare l’ordinamento. Pur dovendosi condannare l’istinto di vendetta del minore bullizzato, è innegabile che la risposta dell’ordinamento non possa essere solo quella della condanna dell’atto reattivo come comportamento illecito, ignorando le situazioni di privazione e di svantaggio che ne costituivano il sostrato, in quanto il bullismo non dà vita ad un conflitto meramente individuale (come dimostrano le rilevazioni statistiche) ma richiede un insieme di interventi coordinati:

  • per contenere il fenomeno,
  • che fungano da diaframma invalicabile che si interponga tra l’autore degli atti di bullismo e le persone offese, anche onde rendere del tutto ingiustificabile la reazione di queste ultime.

Il ruolo della scuola. La Cassazione ha evidenziato che, nel corso del processo, “non una sola parola è stata spesa” per chiarire se la scuola si fosse fatta carico di predisporre interventi di contrasto della piaga del bullismo attraverso un programma serio e articolato, fondato su specifiche direttive psicopedagogiche e su forme di coinvolgimento dei genitori. E’ doveroso che l’ordinamento si dimostri sensibile verso coloro che sono esposti continuamente a condizioni vittimizzanti idonee a provocare e ad amplificare le reazioni rispetto alle sollecitazioni negative ricevute, soprattutto ove il bullizzato, come sembra sia avvenuto nel caso esaminato, sia stato lasciato solo nell’affrontare il conflitto.

La condanna della “reazione” del bullizzato. La Cassazione ha annullato la sentenza e rinviato per un nuovo esame al giudice d’appello, evidenziando che l’accertamento della responsabilità individuale, fuori dal contesto del bullismo dove si è svolta, non garantisce una giustizia riparativa efficace: “nell’attesa che si diffondano forme di giustizia riparativa specificamente calibrate sul fenomeno del bullismo, ferma la necessaria condanna tanto dei comportamenti prevaricatori e vessatori quanto di quelli reattivi, la risposta giuridica, nel caso di specie, non avrebbe dovuto ignorare le condizioni di umiliazione a cui l’adolescente in questione è provato fosse stato ripetutamente sottoposto”.

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