Studente partecipa ad Erasmus, docenti lo esaminano e lo bocciano. Genitori ricorrono, sentenza

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In materia di valutazione dell’alunno i criteri di giudizio adottati dall’Amministrazione scolastica attengono al merito amministrativo e sono, quindi, sottratti al sindacato del Giudice amministrativo. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2982) esaminando la vicenda della mancata ammissione di uno studente che aveva trascorso un periodo di studio all’estero.

La vicenda

Un alunno frequentante la IV classe di un Liceo scientifico aveva trascorso il secondo quadrimestre presso una scuola irlandese, quindi, al rientro, veniva sottoposto ad una serie di prove, al cui esito il Consiglio di classe ne aveva deliberato, in modo unanime, la non ammissione alla classe successiva. Il provvedimento veniva impugnato al TAR, il quale, dopo aver acquisito dalla scuola la relazione sulla vicenda, aveva respinto il ricorso, rilevando che:

a) nessuna norma interna dell’Amministrazione escludeva la non ammissione alla classe successiva dell’alunno che aveva trascorso parte dell’anno scolastico presso istituti esteri, ma al contrario, una circolare (n. 181 del 17 marzo 1997) deponeva per la conclusione opposta;

b) le prove integrative cui era stato sottoposto il giovane erano volte a coprire le materie oggetto dei programmi nazionali che egli non aveva trattato (o trattato in maniera non conforme agli standard nazionali) durante il soggiorno estero.

Il giudice non può sindacare i criteri di giudizio optati dalla scuola

 Anche in grado d’appello, il Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso, così nuovamente avallando la decisione del Consiglio di classe, ed osservando che quanto adottato dalla scuola attiene al merito amministrativo e, pertanto, è sottratto al sindacato del Giudice. Più in particolare, il giudice non può valutare:

  • i “criteri di giudizio”,
  • l’adozione di diverse modalità di effettuazione delle prove,
  • l’adozione di diverse modalità di valutazione dei relativi risultati.

La valutazione del periodo di studi all’estero

Inoltre, il Consiglio di Stato, ha evidenziato che:

  • La circolare n. 181 del 17 marzo 1997 stabilisce che “le esperienze di studio compiute all’estero … sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani” e prescrive che “al termine del periodo di studi all’estero … il Consiglio di classe, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di un’eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione”.
  • La circolare n. 236 dell’8 ottobre 1999 è volta ad “adeguare” la fattispecie disciplinata dalla predetta circolare n. 181 (che non è stata, dunque, abrogata), “alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato”, ribadendo che “il Consiglio di classe sottopone gli alunni … ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti”.

Verifica a cui deve essere sottoposto l’alunno che ha studiato un periodo all’estero

 Le norme interne dell’Amministrazione, pertanto, non solo non stabiliscono alcun espresso automatismo fra periodo di studio all’estero ed ammissione alla classe successiva, bensì contemplano esplicitamente la necessità di sottoporre l’alunno, al suo rientro, ad una verifica in ordine alla conoscenza delle materie previste dal programma del corso scolastico (o della sua parte) non svolto in Italia, oltretutto precisando che la valutazione espressa dalla scuola estera è un mero elemento da ponderare nell’ambito della “valutazione globale” circa l’ammissione o meno alla classe successiva. In altre parole, il periodo trascorso all’estero è sì valido “ai fini degli scrutini”, ma non sostituisce gli stessi né, tanto meno, ne predetermina l’esito. Peraltro, tale conclusione, contrasterebbe coi principi dettati dalla sovraordinata disciplina primaria: l’art. 192, c. III, D. Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce infatti che “(…) il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.

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