Studente non indossa la tuta per le lezioni di educazione fisica: è lecita l’insufficienza? Sentenza

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Le “ore di ginnastica” a scuola non valgono tanto a conseguire giudizi di merito sulle doti sportivo-atletiche dell’alunno, quanto piuttosto ad apprezzare e stimare, in termini di voto, il grado di capacità dello stesso a comprendere e fare proprio il senso di disciplina che oggettivamente l’attività sportiva (per quanto minima, come quella praticata all’interno della scuola) implica sempre, nonché i principi e le regole basilari che sottostanno alla materia.

Una delle regole di comportamento della pratica della disciplina sportiva è che la sua attività venga esercitata con abbigliamento adeguato o comunque dedicato.

Ci sono materie che meritano più attenzione rispetto alle altre?

In più occasioni la giurisprudenza ha ribadito che, all’interno di un ciclo scolastico annuale, non è consentito operare graduatorie di maggiore o minore meritevolezza ed attenzione per una materia piuttosto che per un’altra. Non esiste una giustificazione giuridica per affermare che, a parità di voti conseguiti, quelli presi in materie ipotizzate come più “degne” pesino di più di quelli, identici, acquisiti in materie ipotizzate come “secondarie o marginali”.

La funzione delle ore di ginnastica

 Le “ore di ginnastica” a scuola non valgono tanto a conseguire giudizi di merito in ordine alle doti sportivo-atletiche di un discente (per questo valgono piuttosto, e ben di più, i campi sportivi e i risultati competitivi che un giovane può conseguire in strutture apposite estranee all’ambiente scolastico in senso stretto) quanto piuttosto ad apprezzare e stimare, in termini di voto, il grado di capacità dello studente a comprendere e fare proprio il senso di disciplina che oggettivamente l’attività sportiva (per quanto minima, come è quella pratica all’interno di un plesso scolastico) implica sempre, nonché i principi e le regole basilari che sottostanno al nomen “scienza motoria”. Equivocare su questo aspetto significa non comprendere perché ancora oggi, nonostante l’enorme offerta di servizi di pratica sportiva che possono essere acquisiti fuori dalla scuola, ore di scienze motorie (ovvero “ore di ginnastica” come più comunemente dette) vengano impartite nella scuola.

La necessità di indossare un abbigliamento dedicato

 Una delle regole basiche di comportamento che sottostanno la pratica della disciplina sportiva e del relativo regime è che la sua attività venga esercitata, se non addirittura con apposita divisa, con abbigliamento apposito o comunque dedicato. E ciò anche ben al di là di (pur ovvie) esigenze igieniche.

La vicenda

 La questione “ore di ginnastica” è stata approfondita dal Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 7 febbraio 2017 n. 540), adito dai genitori di un alunno non ammesso alla classe successiva. Nel ricorso, inoltrato tramite i genitori, lo studente, tra le altre difese, si concentra sull’insufficienza riportata in scienze motorie, da lui ritenuta “inconsueta” e “debolmente giustificata”. Nel corso dell’intero anno scolastico, l’alunno si era presentato alla tradizionalmente detta “ora di ginnastica” senza indossare un abbigliamento dedicato, piuttosto vestendo gli stessi abiti e scarpe coi quali lo stesso si era recato a scuola, da casa. La difesa dello studente ha evidenziato la circostanza che in pratica, al tempo attuale, i giovani vestono in ogni occasione informalmente e con indumenti sportivi, pertanto era inutile portare a scuola un duplicato di tali indumenti per il solo fatto di dover attendere alla “ora di ginnastica”.

La circostanza che l’insegnante non faceva praticare l’ora di lezione all’alunno senza tuta

 Per i giudici la circostanza che l’insegnante di ginnastica non consentisse allo studente di praticare l’ora di lezione per inadeguatezza dell’abbigliamento era, di per sé, indice di una possibile prospettiva di votazione “inadeguata” (rectius, insufficiente) all’esito del ciclo scolastico annuale. In definitiva il Consiglio di stato ha confermato l’impostazione assegnata dal Tar che, a sua volta, aveva condiviso le valutazioni della scuola. E’ quindi legittimo un voto insufficiente a “scienze motorie” se l’alunno non partecipa alle lezioni, bensì presentandosi alle stesse “senza tuta”.

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