Studente con PDP può essere bocciato. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio di non ammissione alla classe successiva dello studente, adottato dal Consiglio della Classe di un liceo scientifico paritario, nonché egli altri atti descritti in ricorso.

Chiedeva altresì la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni. L’alunno è stato destinatario di un piano didattico personalizzato, adottato nel gennaio dell’anno scolastico, in quanto gli era stato diagnosticato un disturbo specifico di apprendimento, caratterizzato da dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.

La motivazione della bocciatura

La motivazione della non ammissione risulta la seguente “L’alunno ha iniziato l’anno scolastico evidenziando carenti pre-requisiti a livello di abilità fondamentali. Il C.d.C. ha attivato tempestivamente un piano di studio personalizzato sulla base della certificazione prodotta dalla famiglia e al quale i docenti si sono costantemente attenuti mediante l’applicazione di misure compensative e dispensative adeguatamente concordate con la supervisione della pedagogista d’Istituto. Tuttavia nel corso dell’anno un metodo di studio approssimativo e superficiale, la mancanza di stimoli, di interesse e di motivazione, particolarmente nell’affrontare le materie specifiche del corso, una partecipazione troppo passiva alle lezioni, l’impegno saltuario, la continua tendenza alla distrazione non hanno permesso all’alunno -OMISSIS-apprezzabili progressi nel profitto. Nonostante i corsi di recupero individualizzati avviati dalla scuola dopo il primo quadrimestre e le costanti sollecitazioni dei docenti al fine di promuovere un maggior coinvolgimento del ragazzo, lo stato conclusivo della preparazione dello studente rivela insufficienze gravi e diffuse. Pertanto il C.d.C. delibera, all’unanimità, la non ammissione alla classe successiva”.

I voti riportati dall’alunno sono i seguenti: lingua e letteratura italiana 4; lingua e cultura latina 3; lingua e cultura inglese 4; geostoria 6; lingua e letteratura spagnola 5; matematica 5; informatica 6; fisica 6; scienze naturali 5; disegno e storia dell’arte 6; scienze motorie e sportive 7; comportamento 8. I voti dei due quadrimestri sono poi descritti nel dettaglio nella documentazione allegata dove si nota un peggioramento degli stessi dal primo al secondo quadrimestre. La motivazione formulata dall’istituto non appare illogica né irragionevole. Sussiste una piena corrispondenza tra i dati numerici rappresentati dai voti espressi nelle varie materie e il giudizio complessivo espresso dalla commissione. Occorre sul punto precisare che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazione è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento ricavabile dalla sua motivazione. Nel caso di specie la motivazione si sottrae da tali censure e gli elementi esterni indicati da parte ricorrente appaiono inidonei a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice. Il riferimento al piano è contenuto nella stessa motivazione della non ammissione con la conseguenza che deve ritenersi che l’amministrazione abbia utilizzato dei criteri differenti e relazionati allo stesso piano per valutare l’alunno.

La sentenza

Il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 25-09-2018) 05-10-2018, n. 9779 respinge il ricorso con le seguenti motivazioni.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso

Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., TAR Toscana, sez. I, n. 1246/2017; Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez, III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) secondo il quale anche l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015).

Nel caso di specie, pertanto, le censure proposte non potrebbero condurre all’annullamento dell’atto. La medesima conclusione deve essere adottata anche con riferimento alla riferita omissione dell’attività di monitoraggio

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria