Studente allontanato dall’istituto. Sanzione illegittima se non prevista dal Regolamento di istituto.

Di Lalla
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red – Da DirittoScolastico.it una sentenza del TAR Abruzzo che potrebbe far discutere. Un ragazzo allontanato da scuola per aver procurato con un accendino lesioni ad un compagno vince ricorso perchè l’istituzione scolastica non era dotata di un regolamento che individuasse i comportamenti degli studenti passibili di sanzioni. Risarcimento di 2.500 euro.

red – Da DirittoScolastico.it una sentenza del TAR Abruzzo che potrebbe far discutere. Un ragazzo allontanato da scuola per aver procurato con un accendino lesioni ad un compagno vince ricorso perchè l’istituzione scolastica non era dotata di un regolamento che individuasse i comportamenti degli studenti passibili di sanzioni. Risarcimento di 2.500 euro.

10.500 euro è la cifra che il ragazzo chiedeva a titolo di risarcimento, cifra spesa per frequentare la scuola paritaria dopo l’allontamento dalla istituzione scolastica statale.

Ma, ritiene il Tribunale, la richiesta di risarcimento danni non può essere riconosciuta, atteso che la spesa in questione è la risultante di una libera scelta del ricorrente. Deve per contro ritenersi nella specie sussistente il lamentato danno non patrimoniale connesso ai disagi psicologici ed esistenziali cui l’alunno verosimilmente è andato incontro; danno che può essere equitativamente liquidato in euro 2500.

Pertanto va accolta la domanda di annullamento e per l’effetto va annullata la delibera impugnata. La domanda di risarcimento danni va invece accolta nei limiti di cui sopra.

Leggi la sentenza da www.dirittoscolastico.it

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