Stress lavoro correlato docenti, va previsto nel Documento Valutazione Rischi. Ecco come, criticità

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Ciascuna scuola deve essere dotata per legge di un proprio DVR che, tra i molti argomenti, contiene al proprio interno le azioni di monitoraggio e prevenzione dello SLC. Sembra essere tutto chiaro ma non lo è, a partire dalla stessa definizione di SLC che, al contrario di quanto comunemente si pensa, non è “lo stress prodotto dalla professione” bensì “lo stress manifestato sul lavoro a prescindere da dove questo ha avuto origine”.

Lo stress infatti è costituito da causa ed effetto e il legislatore lo intende nella sua interezza (causa e effetto), senza specificare se questo abbia origine o meno sul posto di lavoro.

Inoltre il DVR, stilato da un gruppo di lavoro nominato a discrezione (???) del dirigente scolastico, secondo la norma (DL 81/08) avrebbe potuto essere consultato solo dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed esclusivamente in “sede aziendale”, cioè a scuola. In seguito, grazie a importanti sentenze legali (ultima quella del TAR Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, 12 luglio 2012 n. 467) si è arrivati a concludere ciò che già a prima vista appariva scontato e ovvio: il DVR è logicamente consultabile a richiesta di ciascun lavoratore, e non solo dall’RLS, poiché riguarda la tutela della salute del lavoratore stesso.

Ora che la prevenzione del burnout degli insegnanti è divenuta anche oggetto di confronto tra il dirigente e le RSU a livello d’Istituto (art. 22 comma 8b4 del CCNL: …promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burnout…), l’accesso al DVR diviene fondamentale affinché l’RSU possa valutare la bontà delle azioni adottate dalla scuola ai fini del monitoraggio e della prevenzione dello SLC dei docenti.

Ma la parte più difficile consiste proprio nel redigere il capitolo del DVR che riguarda il monitoraggio e la prevenzione dello SLC. Non esistono infatti linee-guida ministeriali su come strutturarlo e porlo in opera. Per affrontare la questione, analizzeremo uno dei “migliori” DVR finora incontrati sul campo, limitatamente alla voce SLC, per evidenziarne pregi (pochi) e limiti.

L’analisi del capitolo SLC nel DVR di un istituto scolastico

Fin dalla premessa gli autori riconoscono numerosi punti critici riconoscendo che “le pubblicazioni reperibili cui ispirarsi non riguardano la scuola”, poi affermando che “non esistono strumenti precostituiti, ogni scuola deve innescare il proprio processo di crescita, partendo da analisi situazione e da conoscenza prassi e consuetudini interne ma il risultato di questo processo di crescita è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere organizzativo…”.Infine si afferma che il DVR sarà redatto “con le istanze espresse dagli allievi e dalle loro famiglie” che invece non risulteranno mai consultati.

Prima di addentrarci nella struttura del documento, analizziamo la composizione del Gruppo di Lavoro (GdL). Fanno parte dello stesso il dirigente scolastico (già qui potrebbe insorgere qualche problema di conflitto d’interessi che vedremo più avanti), il medico competente, l’RSPP e l’RLS. Manca la figura dell’RSU che, al contrario, dovrebbe entrare di diritto nel GdL proprio alla luce delle summenzionate voci del vigente CCNL su burnout e SLC. Il cuore del metodo operativo consiste nella compilazione di una griglia di “indicatori”, cui è attribuita una pesatura con relativo punteggio, quali gli accertamenti medici in CMV, i trasferimenti dei docenti, gli spostamenti interni, gli esposti, i procedimenti disciplinari, le assenze per malattia, le visite richieste al medico competente, gli infortuni. Segue la compilazione di una “check-list di 38 o 46 indicatori” (così è chiamata) articolata in tre aree (Ambiente; Contesto del lavoro; Contenuto del lavoro suddiviso per docenti, amministrativi, collaboratori) indagate con altrettanti questionari cui è attribuito un ulteriore punteggio. La somma dei punteggi della griglia e della check-list determina una cifra finale che, a seconda della sua entità, si colloca in una delle fasce predeterminate (da chi e come non è dato sapere) di BASSO, MEDIO, infine ALTO rischio di SLC. Nel caso di rischio basso si prevede di ripetere la ricerca trascorsi due anni, se il rischio individuato è medio, si ripete subito l’indagine, se invece il rischio riscontrato è alto, il GdL si riunisce per studiare i correttivi da introdurre nel sistema. L’istituto che ha adottato questo protocollo di monitoraggio del livello dello SLC ha ottenuto un punteggio finale di BASSO rischio, come quasi tutti gli istituti che hanno applicato lo stesso o simili metodi.

Commenti

  1. La letteratura internazionale afferma che la professione docente è ad altissima usura psicofisica, che presenta l’80% di diagnosi psichiatriche nelle cause d’inidoneità al lavoro per motivi di salute (Italia), che tra tutte le professioni è quella a maggior rischio suicidario (Francia e UK), che i prepensionamenti per motivi di salute presentano quasi esclusivamente una motivazione psichiatrica (Germania). È pertanto altamente inverosimile che nelle sole scuole italiane vi possa essere un diffuso rischio basso di SLC come vorrebbero dimostrare i risultati finora ottenuti con i sistemi di monitoraggio adottati. Non si tratta piuttosto di protocolli inadatti e del tutto fuorvianti che hanno l’unico intento di dimostrare che la scuola italiana non necessita di alcun intervento contro lo SLC e dunque nemmeno di fondi per realizzarli?
  2. Il metodo utilizzato per valutare il rischio di SLC dovrebbe essere messo in discussione per i risultati ottenuti (perché in netto contrasto con gli studi clinici disponibili) e per il ricorso a strumenti non validati (griglia e check-list) con definizione arbitraria e meramente discrezionale di soglie limite tra i livelli di rischio basso, medio, alto.
  3. Non ha alcun senso che ciascun istituto scolastico proceda in solitudine alla disperata, indaginosa e artificiale ricerca di un “basso rischio di SLC” quando la bibliografia internazionale afferma e certifica il contrario
  4. Come prima accennato, la presenza del dirigente scolastico nel GdL può comportare un rischio di conflitto d’interessi poiché è evidente auspicio del preside che, nella scuola da lui diretta, si lavori bene e il livello di SLC sia basso. Il dirigente dunque non dovrebbe poter condizionare né la ricerca, né i suoi risultati, mantenendo nel GdL un ruolo meramente consultivo.
  5. Il metodo adottato, oltre a essere arbitrario e privo di scientificità, comporta comunque un enorme e infruttuoso aggravio burocratico per l’amministrazione scolastica. Possiede inoltre il limite di mischiare dati completamente disomogenei quali ad esempio luminosità, rumore e conflittualità o altro (vedi griglia e check-list) mischiandoli in un unico punteggio.
  6. La valutazione del livello di SLC di una scuola – anche se fosse fatto con metodo ineccepibile – resterebbe comunque uno “sterile valore medio”, figlio di questionari anonimi, che nulla dice sulla situazione del singolo lavoratore del quale, invero, dobbiamo tutelare la salute.
  7. Nel documento in esame, mio malgrado, sono stato citato per ben due volte con riferimento alla letteratura specifica di ambito scolastico, ma senza mai fare cenno alla netta contrarietà del sottoscritto a questi metodi inadeguati e controproducenti.
  8. Il modo più appropriato per procedere nell’azione di tutela della salute dei docenti non consiste nel ricercare ex-novo, scuola per scuola, il diverso livello di rischio di SLC, ma nel riconoscere per veri, e universalmente acclarati dalla bibliografia internazionale, gli elevati livelli di usura psicofisica degli insegnanti. Insistere nell’uso del presente metodo, o simili, non porta che a confutare le evidenze degli studi clinici internazionali.
  9. Una volta riconosciuta ufficialmente l’elevata usura psicofisica degli insegnanti si deve invece passare immediatamente all’opera attuando la formazione e l’informazione del lavoratore. La prima comporta la conoscenza delle malattie professionali della categoria che determinano le inidoneità all’insegnamento (psichiatriche all’80% cui fanno seguito le disfonie e le patologie neoplastiche), la sintomatologia con segni e sintomi, le strategie di adattamento quali la condivisione tra colleghi, infine l’orientamento alla cura. Questa prima azione serve anche ad abbattere i diffusi stereotipi sugli insegnanti che, purtroppo, sono ben radicati nella stessa categoria professionale. L’informazione invece rende edotti i lavoratori sui diritti e i doveri del docente quali la conoscenza degli strumenti a sua disposizione per compartecipare alla tutela della sua salute (accertamento medico a richiesta o d’ufficio in CMV, ricorso in CMO, accesso al DVR, malattia, visita fiscale etc).
  10. Un’ultima considerazione sulla griglia con gli indicatori. Quest’ultima ha una sua valenza propria e potrebbe essere integrata con altre voci significative come il tasso di fuga/arrivo nuova utenza, il rapporto tra docenti di ruolo e precari, le visite ispettive, gli alunni per classe, gli alunni col sostegno etc) per meglio monitorare l’andamento delle variabili negli anni. Tuttavia, la sola griglia non potrà mai sostituire le due azioni cardine del contrasto allo SLC che restano l’informazione e la formazione dei lavoratori. Nessun metodo di valutazione del rischio SLC, per quanto scientifico e accurato possa essere, esimerà mai il dirigente scolastico dai suoi doveri formativo e informativo dei suoi docenti (artt. 36 e 37 DL 81/08).

Conclusioni

La tutela della salute dei docenti è cosa seria e urgente. Non possiamo perciò sciupare tempo e risorse a inseguire dati che già conosciamo o, peggio, a cercare di confutarli burocratizzando i procedimenti. Non è più il tempo per fare ricerche o sperimentazioni, ma occorrono subito azioni di prevenzione dello SLC che consistono nell’informazione sui rischi professionali e nella formazione sugli strumenti per farvi fronte.

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