Stop contratti sino ad avente titolo, mancanza indicazioni Miur e SIDI inadeguato

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Il CCNL 2016-18 ha introdotto una nuova norma riguardante i contratti dei supplenti, come si legge all’articolo 41, comma 1.

No contratti sino ad avente titolo

Il succitato articolo 41 vieta le supplenze sino ad avente titolo, tuttavia lascia la possibilità di risoluzione del contratto in caso di individuazione dell’avente diritto in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie. In tal caso, leggiamo nel CCNL, si deve apporre la relativa clausola risolutiva.

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Problemi applicazione norma

L’applicazione della norma, come riferito ieri, sta avvenendo in maniera non del tutto uniforme nelle diverse scuole della Penisola.

Il perché della mancata applicazione sembrerebbe essere dovuto a due ordini di fattori:

  1. mancanza di indicazioni da parte del Miur;
  2. mancanza dell’apposita clausola risolutiva in SIDI, come riferito dalla Flc Cgil.

Soluzioni

I sindacati, al fine di superare il problema e consentire l’applicazione della nuova norma, hanno scritto al Miur:

Poiché risulta a queste Organizzazioni sindacali che, in caso di conferimento di supplenza in attesa di graduatoria definitiva, vengono applicate modalità differenti da territorio a territorio circa l’apposizione del termine di scadenza dei contratti a tempo determinato, in molti casi disattendendo quanto espressamente indicato dall’articolo 41 del CCNL richiamato in oggetto, si chiede con urgenza l’emanazione di una nota, da parte di codesto Ministero, di chiarimento e precisazione, anche al fine di evitare eventuali disfunzioni e l’attivazione di probabile contenzioso.

Si chiede inoltre, essendo la materia oggetto di relazioni sindacali, un’informativa sul merito con particolare riguardo alle graduatorie da utilizzare.

FLC CGIL
Francesco Sinopoli
CISL SCUOLA
Maddalena Gissi
UIL SCUOLA
Giuseppe Turi

 

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