Stop classi pollaio, max 22 alunni dal 2020. Cosa prevede normativa vigente e come sarà modificata

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La proposta di legge, che punta a superare il fenomeno delle classi pollaio, è attualmente in discussione presso la VII Commissione Cultura della Camera.

No alle classi pollaio, il testo. Gallo (M5): PD e Forza Italia ostili a discutere proposta

Vediamo in questa scheda la normativa vigente in materia di numero di alunni per le classi iniziali e cosa prevede invece la proposta di legge del M5S.

Formazioni classi: normativa vigente (Legge n. 133/08- DPR 81/09)

Classi con alunni disabili

L’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, è dedicato alla formazione delle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni delle scuola dell’infanzia, in presenza di alunni con disabilità, prevedendo che le stesse (classi iniziali) siano costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

La costituzione di classi iniziali con non più di 20 alunni, in presenza di disabili, deve rispettare le seguenti condizioni:

  • la consistenza numerica (20 alunni) va motivata in relazione alle esigenze formative degli allievi con disabilità;
  • il progetto di integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola.

Spesso, come ben sa chi opera nel mondo della scuola, la succitata consistenza numerica non viene rispettata, in quanto il medesimo articolo 5 summenzionato predispone che:

L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. 

Scuola dell’infanzia

Le sezioni dell’infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Scuola primaria

Le classi iniziali di scuola primaria sono formate con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

Scuola secondaria di primo grado

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado sono formate con un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti.

Si procede, infine, alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

Scuola secondaria di secondo grado

Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi.

Gli eventuali resti, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, senza superare il numero di 30 studenti per classe.

Si forma una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità.

DPR 81/2009

Formazione classi: DDL M5S

“Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare
comunque entro l’anno scolastico 2022/ 2023. Così leggiamo nel testo della proposta di legge.  L’onorevole Gallo, come riferito nel succitato articolo, ha affermato che chiederà le risorse già per il 2020.

Formazione classi iniziali: numero massimo alunni

La proposta di legge, ai fini della formazione delle classi  e relativamente al numero massimo di alunni, non fa distinzione tra i diversi ordini e gradi di istruzione (lasciando la ridefinizione dei criteri al provvedimento del Governo – vedi di seguito):

b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;

Il numero massimo di alunni, dunque, per le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, non può essere superiore a 22 alunni, elevabile sino a 23 nel caso in cui residuino resti.

Formazione classi iniziali: numero minimo alunni

Quanto al numero minimo di alunni per classe, il testo lo indica per la scuola secondaria di secondo grado:

d) prevedere l’obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 20.

Nella scuola secondaria di secondo grado, dunque, il numero minimo per formare le classi non può essere inferiore, di norma, a 20 alunni.

Formazione classi iniziali con alunni disabili

La proposta di legge indica che in presenza di alunni disabili le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, siano costituite da un numero massimo di allievi non può essere superiore a 20.

Rispetto alla normativa vigente la previsione è perentoria, in quanto è stata superata la dicitura: “… di norma, con non più di 20 alunni“. 

Modifiche al DPR 81/09

Il Governo, leggiamo nel disegno di legge, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge medesima, provvederà  a modificare i criteri di formazione delle classi dettati dal DPR 81/09, secondo quanto detto sopra.

Il testo del disegno di legge

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