Stipendio, supplenze brevi pagate il 26 agosto. Quando spetta anche il sabato e la domenica

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Lunedì 26 agosto sarà accreditato lo stipendio ai docenti con contratto di supplenza temporanea, ai quali non è stato ancora corrisposta la mensilità di maggio e giugno 2019. 

Lo ha comunicato NoIPA con apposito avviso

Non sappiamo ancora se l’emissione del 16 agosto sarà stata sufficiente a chiudere il debito che il Ministero dell’Economia vantava nei confronti dei supplenti.

Una collega ci chiede come mai, tra le supplenze pagate, alcune risultano comprensive di sabato e domenica, altre no.

Nel corso dell ultimo anno scolastico ho prestato servizio come supplenza a tempo breve,  tramite Mad.  Visionando i miei cedolino noto che alcune scuole mi hanno riconosciuto il pagamento del sabato e domenica e altre no. Ho contratti con lo stesso Istituto comprensivo, dove in uno il sabato/ domenica mi è  stato corrisposto e in un altro no.
A questo punto non capisco più nulla e vorrei chiederti di aiutarmi a capire. Devono riconoscere sempre il pagamento del sabato/ domenica o esistono delle eccezioni?

Riprendiamo a questo proposito le indicazioni fornite dal prof. Paolo Pizzo.

Pagamento sabato e domenica ricomprese nel contratto

Gli artt. 40 comma 3 (docente) e 60 comma 1 (ATA) del CCNL 2006-09 dispongono che Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

Pagamento sabato e domenica al termine del contratto

È altresì previsto che “Nell’ipotesi che il docente [ATA] completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”.

Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente (o quando la scuola adotta la c.d. settimana corta).

Conclusioni

Come precisato dagli artt. richiamati esiste una distinzione rispetto a quando i sabati e le domeniche (o comunque i festivi) sono ricompresi nel contratto, e quando invece il contratto del supplente termini il sabato e non riprenda più dalla settimana successiva (rientro del titolare).

Quindi il docente/ATA che termina il contratto il sabato (o il venerdì) ha diritto al pagamento della domenica (e del sabato) solo se se ha svolto l’intero orario ordinario settimanale previsto per il suo ruolo/profilo.

Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

Alla luce di queste indicazioni la collega potrà rivedere i contratti e stabilire se il conteggio effettuato dalla scuola è corretto o meno.

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