Stipendio, spetta anche ai supplenti la Retribuzione professionale

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La Sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza 20015, depositata lo scorso venerdì 27 luglio interviene sulla normativa degli stipendi del personale della scuola.

La Retribuzione Professionale Docenti

L’art. 7 del CCNL del 15/03/2001 ha istituito la retribuzione professionale docenti, nel cedolino  viene identificata col codice 677/001. Si tratta di un assegno tabellare, di circa 164 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

La Retribuzione Professionale docenti (RPD) spetta ai docenti con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.

Il ricorso di un’insegnante

Un’insegnante che ha svolto supplenze temporanee tra il 2006 e il 2009 ha promosso un ricorso contro il miur, fino a quando la questione arriva in Cassazione per il verdetto di merito.

L’ordinanza fa riferimento al principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

Secondo i giudici il supplente rende “una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito”.

Cosa potrebbe accadere

Una apertura al riconoscimento ufficiale della Retribuzione Professionale docente anche ai supplenti potrebbe avvenire a partire dal nuovo contratto, dato che l’attuale scade il 31 dicembre 2018. Al momento però non sono state ancora avviate le trattative per il rinnovo.

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