Stipendio, soldi per le ore eccedenti nelle scuole superiori

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Stanno arrivando presso le segreterie scolastiche le somme relative al pagamento delle ore eccedenti l’orario di servizio nelle scuole superiori (si tratta del rimanente 50% ancora non erogato).

Ore eccedenti pagate fino al 31 agosto

Su questo punto c’è una annosa diatriba tra personale docente e MEF. Quest’ultimo infatti reputa che la prestazione del servizio si concluda il 30 giugno, ma il tribunale ha dato ragione ai docenti che ne chiedono la retribuzione fino al 31 agosto.

Ore eccedenti fino ad un max di 6 ore per anno

Per la scuola secondaria, dove le cattedre sono di 18 ore, è svolgere un orario settimanale di max 24 ore, in quanto le ore eccedenti possono essere max 6 (i criteri di attribuzione vengono decisi a livello di singola istituzione scolastica, fermo restando la priorità per i docenti con contratto a tempo determinato al completamento).

L’argomento è disciplinato dal CCNL 2006-2009, che nell’art.30 stabilisce la validità delle disposizioni inserite nei contratti precedenti:

“Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.”

Possiamo, quindi, fare riferimento all’art.43 del CCNL comparto scuola 1995-1997, dove si stabilisce chiaramente che “ nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali ”.

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