Stipendio NoiPA, a fine novembre in lavorazione tredicesima

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NoiPA non ha ancora comunicato le date di accreditamento della mensilità di dicembre comprensiva della tredicesima, ma solitamente la data è anticipata rispetto al canonico 23 del mese, e viene accreditata in conto intorno al 15 dicembre. Attendiamo comunicazione ufficiale.

Nella stessa giornata, con unico cedolino, sarà accreditata sia la rata dello stipendio di dicembre che la tredicesima mensilità. Il pagamento riguarderà il personale assunto a tempo indeterminato e i supplenti con contratto al 31 agosto o 30 giugno.

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva, prevista dal CCNL art. 80

“ART. 80 – TREDICESIMA MENSILITÀ 
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico”

Quindi, poichè la tredicesima si matura in base ai mesi lavorati (a partire dal mese di gennaio dell’anno di riferimento), l’importo spettante è commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati.

Sulla tredicesima il prelievo Irpef è ad aliquota massima, senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta (trovate il dettaglio nella sezione Ritenute) del cedolino dello stipendio.

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