Stipendio. No scatti di anzianità per docente che in un anno ha 180 giorni di servizio

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Un lavoratore della scuola citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca davanti al Tribunale di Vercelli esponendo di avere lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ciascuno decorrente dall’inizio di settembre alla fine dei mesi di giugno o di agosto dell’anno successivo, e di essere sempre stato retribuito con lo stipendio di prima fascia, previsto per i lavoratori con anzianità di servizio da zero a tre anni, in violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;

ha chiesto pertanto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di progressione stipendiale ex artt. 78 e 79 del CCNL comparto Scuola.

La Corte di Appello di Torino con Sentenza del 13 novembre 2017 si pronunciava in modo negativo per il lavoratore, confermando la sentenza negativa del tribunale di primo grado, vediamo il perché.

Il Tribunale ha respinto la domanda perché, ai fini della determinazione dell’anzianità del ricorrente, non ha applicato la regola, dettata dall’art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994, che considera sufficiente per configurare un anno di anzianità la prestazione di servizio nell’ambito di un anno scolastico per almeno 180 giorni, ma ha tenuto conto unicamente dei periodi di effettiva prestazione lavorativa, sommando i quali il ricorrente non raggiungeva i 3 anni di anzianità, utili per passare alla seconda fascia stipendiale.

Il lavoratore, contestava, visti anche gli orientamenti favorevoli della giurisprudenza, la determinazione dell’anzianità effettuata dal Tribunale tenendo conto dei soli periodi di effettiva prestazione lavorativa, evidenziando che questa Corte si è più volte espressa in senso favorevole all’applicazione dell’art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ma, come evidenziano i Giudici, la Corte ha recentemente cambiato orientamento sul punto, con la sentenza n. 835/2017, con la seguente motivazione, che questo Collegio condivide integralmente: “La Corte, pur dando atto che nelle precedenti controversie di oggetto analogo a quello qui trattato si è espressa in senso favorevole alla tesi sostenuta dalla parte lavoratrice, re melius perpensa, ritiene di mutare orientamento e di condividere la soluzione adottata dal giudice di primo grado. Le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all’anzianità lavorativa per l’attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall’opinione incontestabile e consolidata secondo cui l’esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alla prestazione lavorativa e dall’applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l’anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate al servizio effettivo.

Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni, sostenuto dalla difesa della parte lavoratrice, non rispetti il citato principio, posto che, come ha osservato il primo Giudice, nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiore ai 180 giorni nell’anno scolastico, ed al contrario parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiore ai 180 giorni.

L’art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, invocato dalla difesa della parte lavoratrice (sulla scorta del precedente costante orientamento di questa Corte), non risulta applicabile né in via diretta né in via analogica.

La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell’art. 489 del D.Lgs. n. 297 del 1994, prevede che “il servizio di insegnamento non di ruolo … è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni …”, è specificamente finalizzata a disciplinare l’istituto della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella qui esaminata, ove si tratta invece di adeguare la retribuzione percepita dall’insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l’anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo.

L’accenno dell’atto di appello ove si sostiene che la tesi del MIUR determinerebbe il persistere della disparità di trattamento in quanto riconosce al docente precario il diritto alla progressione stipendiale solo decorsi 36 mesi di lavoro (effettivo), “cosa che non capita affatto al docente di ruolo, al quale invece è riconosciuta una annualità di anzianità in caso di svolgimento di almeno 180 gg. di lavoro” è argomentazione errata.

Infatti, al contrario, il servizio prestato dai docenti di ruolo è distribuito su 12 mesi all’anno, ed il docente di ruolo matura un anno di anzianità ogni 12 mesi di lavoro (comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita), ovvero un mese di anzianità ogni mese di lavoro. Pertanto, i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.

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