Stipendio: non si provvede al recupero del 2.5%
Lalla – Informativa MEF dell’08 novembre 2012 su interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010 e Messaggio INPS del 09 novembre 2012
Lalla – Informativa MEF dell’08 novembre 2012 su interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010 e Messaggio INPS del 09 novembre 2012
Per quanto riguarda l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 il MEF precisa ch
"è intervenuto il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, secondo cui “I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza”.
Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.
Per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati su rata novembre e a quelli predisposti per rata dicembre verrà a breve fornita apposita comunicazione.