Stipendio: non si provvede al recupero del 2.5%

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Lalla – Informativa MEF dell’08 novembre 2012 su interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010 e Messaggio INPS del 09 novembre 2012

Lalla – Informativa MEF dell’08 novembre 2012 su interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010 e Messaggio INPS del 09 novembre 2012

Per quanto riguarda l’illegittimità costituzionale dell’art. comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 il MEF precisa ch

"è intervenuto il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, secondo cui “I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza”.

Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.

Per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati su rata novembre e a quelli predisposti per rata dicembre verrà a breve fornita apposita comunicazione.

La circolare

Messaggio INPS n. 18296 del 09 novembre 2012 
 
Permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso
 
In base alle istruzioni fornite in relazione all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 dall’allora Inpdap con la circolare 17 dell’8 ottobre 2010, le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni dovute in base a quanto previsto dall’art. 11 della legge 152/1968 (per l’indennità premio di servizio) e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 (per l’indennità di buonuscita), in ragione dell’immutata natura giuridica (Tfs) delle prestazioni in esame.
 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 nulla cambia per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.
 
I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.
 
Il messaggio

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