Stipendio in ritardo per supplenti temporanei, il Tribunale ordina al Miur di pagare

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Pubblichiamo il decreto di accoglimento da parte eal Tribunale Di Roma – Sez. Lavoro, per gli stipendi non pagati ad un docente con supplenza breve all’8 giugno, ritenendo fondata la domanda anche per il solo mese di ritardo.

La Costituzione Italiana ai sensi dell’art. 36 co. 1 sancisce che ” Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Pertanto la retribuzione rappresenta sempre la controprestazione ad una prestazione lavorativa, anche quando essa venga svolta a tempo determinato.

Tale principio deve essere sempre rispettato senza discriminazioni tra docenti di ruolo o con contratto al termine delle attività didattiche (30 giugno) e i docenti con supplenza breve

A riguardo si ricorda che il DPCM del 31 agosto 2016, in attuazione del DL 42/2016 convertito in legge 89/2016, al fine di garantire il tempestivo pagamento mensile delle spettanze al personale a tempo determinato con incarichi di supplenza breve e saltuaria, ha stabilito che quest’ultimo debba avvenire entro 30 giorni dal periodo di riferimento.

Accolto dal Tribunale di Roma, il primo ricorso per decreto ingiuntivo per gli stipendi non pagati ad un docente con supplenza breve (anche solo dopo 30 giorni di ritardo), difeso dagli Avv. Luca Petrella e Raffaele Schipani

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