Stipendio, ai supplenti spetta più alto. Vittoria Anief

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Comunicato Anief – Dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso 27 luglio, che ha dato ragione a quanto da sempre sostenuto dal sindacato Anief sull’impossibilità di discriminare il lavoro precario nella scuola, arrivano le prime vittorie in tribunale per far riconoscere il diritto dei supplenti a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) – o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA – anche in caso di contratti stipulati per supplenze “brevi e saltuarie”. Aperte le adesioni ai ricorsi Anief per docenti e ATA.

Arriva dal Tribunale del Lavoro di Torino la prima soddisfacente vittoria targata Anief per far riconoscere al personale precario che svolge supplenze brevi e temporanee il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD).

“Deve escludersi – si legge nella sentenza ottenuta dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi – che la ricorrente, supplente temporanea […], in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito”, specificando come “anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.

Miur, come sempre soccombente contro le solide ragioni sostenute dai legali Anief, condannato non solo a remunerare la ricorrente riconoscendole il diritto alla medesima retribuzione prevista nel contratto al personale di ruolo, dunque includendo anche la Retribuzione Professionale Docenti, ma anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in 1.150 Euro oltre accessori.

Abbiamo sempre sostenuto che, una volta escluse significative diversificazioni nell’attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – a prescindere dalle diverse tipologie di incarico attribuito rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e recepito dall’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere sempre preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. La Cassazione prima e i tribunali ora ci stanno dando ragione e il nostro sindacato continuerà la sua battaglia a tutela dei diritti di tutti i lavoratori precari della scuola per superare qualsiasi discriminazione normativa o contrattuale anche per quanto riguarda, ad esempio, le progressioni stipendiali, il diritto ai permessi retribuiti, la carta docente e le aspettative”.

Tutto il personale docente e ATA, infatti, a prescindere dal tipo di contratto a termine stipulato, ha pieno diritto all’assegno mensile – da 164 euro a 257,50 Euro – per tutta la durata della supplenza, rivalutato dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018.

Per questa ragione, lo specifico ricorso promosso dal sindacato Anief è stato esteso anche al recupero del Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B, C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 Euro, anch’essi da rivalutare, rivolto a quanti hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie nella scuola pubblica in modo da sanare questa ulteriore illegittimità posta in essere dal Miur e recuperare le somme stipendiali mai percepite.

Necessario proporre ricorso per evitare la prescrizione delle somme dovute: il principio vale anche per il personale di ruolo, relativamente agli anni di precariato svolti con supplenze brevi e temporanee.

Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso Anief, clicca qui.

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