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Stato patologico sotteso o connesso all’invalidità riconosciuta: quando spettano i 30 giorni per cure

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Il congedo per cure spetta ai dipendenti che abbiano un’invalidità riconosciuta superiore al 50%. Vediamo quali sono i criteri e le modalità di fruizione.

Marisa scrive

Salve, sono una docente di lettere alla scuola media, ho visto che avendo l’invalidità all’80 per cento mi spettano 30 giorni per cure invalidi,ma la mia dirigente mi fa problemi, in quanto non può nominare la supplente perché il certificato delle terapie copre fino al venerdì perché il centro il sabato e domenica è chiuso . Vorrei capire questa legge è stata fatta solo per altre categorie di lavoratori? È possibile che un docente che non vuole creare problemi alla scuola non può curarsi? Che devo fare? Mi può aiutare a trovare una soluzione?

La normativa

L’istituto è stato introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011.

I lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 51% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni in un anno solare.

Il congedo non rientra nel periodo di comporto, ma segue comunque il regime economico della malattia: il congedo viene retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia ai sensi dell’art. 17, comma 8, del CCNL/2007 e si applica, per i primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008.

La documentazione da presentare a scuola

Per fruire del congedo l’interessato deve presentare al datore di lavoro:

  • domanda con l’indicazione dei giorni di congedo che si intendono fruire;
  • richiesta del medico ASL o medico di base ovvero struttura sanitaria pubblica o convenzionata che attesti la “…necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta…” (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 119/2011);
  • idonea documentazione che certifichi, al rientro in servizio, l’avvenuta sottoposizione alle cure (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 119/2001): attestazione rilasciata dal sanitario o dalla struttura che ha eseguito la prestazione che indichi i giorni di sottoposizione alle cure. Quando si tratti di un ciclo di cure, cioè di un “unico” trattamento terapeutico comprensivo di prestazioni continuative protratte nel tempo, è possibile produrre anche una “attestazione cumulativa” dell’avvenuta effettuazione della cura (cioè, un’unica attestazione con indicazione dei singoli giorni in cui è stata erogata ciascuna prestazione).

Sabato, domeniche e festivi

L’art. 7, comma 3 del Decreto legislativo 119/2011 dispone che Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.

Ne consegue che i giorni utilizzati e certificati come “congedo per cure” vengono specificati nella documentazione medica che obbligatoriamente il dipendente deve, al rientro, consegnare al datore di lavoro.

Pertanto, se nella documentazione non sono compresi i giorni di sabato e domenica (o festivi), perché non si effettuano le terapie in dette giornate, quest’ultime si devono necessariamente  escludere dal calcolo dei trenta giorni complessivi di congedo.

Conclusioni

E’ bene precisare che il congedo di cui si tratta è un diritto del dipendente per cui il Dirigente non può decidere se accordarlo o meno, fermo restando ovviamente il controllo formale che presuppone tutto l’iter (come sopra descritto) affinché appunto il diritto possa essere riconosciuto.

La conclusione va quindi nel senso che non è un problema della collega che ci scrive la  (inesistente) questione posta da dirigente. Dico inesistente perché il supplente si può nominare eccome, al di là del fatto che il centro il sabato e la domenica sia chiuso. Anche perché nell’eventualità le cure proseguissero il lunedì successivo, al supplente verrebbe effettuata la proroga contrattuale ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 131/07.

Per cui, stante il diritto riconosciuto invito la collega a produrre domanda senza altri pensieri.

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