Stabilizzazione precari GI, docenti strumento musicale, progressione di carriera: gli emendamenti al Milleproroghe

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Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Milleproroghe lo scorso 23 dicembre, la legge ha iniziato il suo iter parlamentare durante il quale sono stati presentati numerosi emendamenti volte ad apportare delle modifiche.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Milleproroghe lo scorso 23 dicembre, la legge ha iniziato il suo iter parlamentare durante il quale sono stati presentati numerosi emendamenti volte ad apportare delle modifiche.

Vediamo nel dettaglio quali sono e cosa si prefiggono di fare nell’ambito scolastico.

1.40

Dopo il comma 9 dell’articolo 1 aggiungere un comma 9 bis che isituisca per i docenti a tempo indeterminato, utilizzati nell’a.s. 2015/2016 nei licei musicali per l’insegnamento di discipline musicali e per i docenti in servizio nello stesso a.s come supplenti annuali e immessi in ruolo con decorrenza 1 settembre 2015, una proorga fino al 30 giugno 2015 avendo diritto di precedenza assoluta per l’assegnazione definitiva nell’insegnamento impartito.




1.47

Si chiede di sostituire con un comma 10 bis dell’articolo uno all’art.  Comma 73 della legge 107/2015 le parole “il personale docente in esubero o soprannumero nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriale” con le parole “il personale docente in esubero o soprannumerario e beneficiario della mobilità territoriale e professionale  nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato prioritariamente alla sede definitiva prescelta e subordinatamente, a richiesta, agli ambiti territoriali”.

1.54 e 1.55

L’emendamento chiede l’inserimento di un comma 10 bis all’articolo 1 per trasformare l’unico canale di progressione di carriera interna rendendo permanente la possibilità di chiamate interne prevista solo per i primi 6 anni dall’approvazione della 240/2010. La modifica del limite massimo per le progressioni interne dal 50 all’80% compenserà l’impossibilità dei docenti interni di concorrere a posizioni ora riservate agli esterni.

1.62

Aggiungere dopo il comma 4 dell’articolo 1 un comma 4 bis che prevede di salvaguardare la funzionalità scolastica per il personale con funzioni di Dirigente Scolastico in servizio con contratto a tempo indeterminato. Tale personale rimane nella facoltà di permanere, a richiesta, in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l’espletamento della procedura concorsuale.

1.76

Si chiede l’inserimento di un comma 10 bis dopo il comma 10 dell’articolo 1 che chiede, per favorire la stabilizzazione del personale precario e al tempo stesso per prosciugare il precariato storico si prorogano al 31 dicembre 2018 le condizioni della legge 125 del 2013 e 208 del 2015.

1.94

Si chiede di aggiungere un comma 10 bis dopo il comma 10 dell’articolo 1 che chiede, limitatamente al 2016 e in via sperimentale di valutare i crediti formativi acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici superiori si riduce da 100 a 40 per i percorsi di durata di 4 semestri e da 150 a 72 nei perocrsi della durata di sei semestri.

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