Stabilizzazione precari, aumenti stipendio, contenzioso DS: emendamenti Anief-Udir al decreto semplificazione,

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Comunicato ANIEF/UDIR –  Si va dalla riapertura delle GaE (10.13 e 10.14) dei senatori Roberto Berardi, Luigi Vitali, Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso e Francesco Laforgia all’ammissione in sovrannumero degli Ata facenti funzione, Dsga (10.15) di Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso e Francesco Laforgia e degli idonei dei concorsi al corso TFA (10.17 e 10.18), dalla riserva del 50% dei posti ai precari con 36 mesi al nuovo concorso a cattedra (10.19 e 10.20) degli stessi senatori alla stabilizzazione di tutti i precari con 36 mesi di servizio del senatore Antonio Iannone.

Il sindacato lancia l’ultimo appello alla maggioranza se non vuole rendersi complice della piaga della precarietà della scuola italiana che non si risolve prorogando l’aggiornamento delle GaE, eliminando il limite dei contratti a termine o i concorsi riservati nella secondaria, ma assumendo i precari su tutti i posti vacanti e disponibili, come nelle intenzioni ha manifestato il presidente della VII Commissione Cultura del Senato. Va da sé che ogni ipotesi di bloccare la mobilità non risolve il falso problema della continuità didattica che è generato dall’alto numero dei precari nella scuola e delle cattedre andate deserte dopo le convocazioni in ruolo per via del mancato aggiornamento e della mancata riapertura delle GaE, 50 mila posti negli ultimi tre anni andati a vuoto a fronte di 150 mila abilitati. È certamente una vergogna. Da domenica si procede al voto nelle Commissioni e da martedì si continuerà in aula.

Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio

10.9

Iannone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dì interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999″».

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 6.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021».

Riapertura delle graduatorie ad esaurimento

10.13

BerardiVitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: “Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo”».

10.14

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

Ammissione in sovrannumero degli Ata facenti funzione Dsga

10.15

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire l’esonero dall’eventuale prova preselettiva e la partecipazione, in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 863 del 18/12/2018, anche agli assistenti amministrativi che abbiano maturato i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione prevista dal bando, all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni dì servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi”, sono sostituite dalle seguenti: “Gli assistenti amministrativi che, alla data di scadenza della domanda dì partecipazione al concorso pubblico di cui al presente comma, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

2-ter. Al decreto ministeriale del 18 dicembre 2018, n, 863, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)al comma 5 dell’articolo 2, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6”;
  2. b)al comma 6 dell’articolo 2, dopo le parole: “nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″, sono aggiunte le seguenti: “e i soggetti di cui al precedente comma 5″»

ammissione in sovrannumero dei docenti idonei ai concorsi al corso TFA sostegno

10.17

BerardiVitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: “e per l’accesso in sovrannumero, l’idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario”».

10.18

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 792 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per l’accesso in sovrannumero, l’idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario”».

Riserva del 50% dei posti del concorso a cattedra dei precari con 36 mesi di servizio

10.19

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 792 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”».

10.20

BerardiVitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.»

Sono quattro gli emendamenti (10.4, 10.10, 10.11, 10.12) presentati dai senatori dell’opposizione (Forza Italia, Liberi e Uguali, Fratelli d’Italia) Luigi Vitali, Paolo Berardi, Dario Damiani, Alessandrina Lonardo, Loredana DePetris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia che intendono garantire la nomina in ruolo dei 500 presidi che hanno superato la procedura concorsuale riservata di cui alla legge 107/2015 e la partecipazione alla stessa di tutti gli altri ricorrenti avverso il bando del 2011 che si sono rivolti alla Consulta. L’emendamento serve a ripristinare giustizia prima che si pronunci la Consulta nella prossima primavera. Qualsiasi altra soluzione adottata dalla Maggioranza rischia di aumentare il contenzioso e di coinvolgere la responsabilità del Governo stesso. Domenica inizia l’esame nelle Commissioni referenti e martedì proseguirà in aula. Presentati anche emendamenti (10.2 e 10.3) per assicurare l’assunzione semplificata per i 2.900 futuri neo-assunti.

Semplificazione gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2011

10.4

VitaliBerardiDamiani

Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

10.10

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 87 dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell’ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis».

10.11

IannoneMarsilio

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all’articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107,i ricorrenti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

10.12

Lonardo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell’ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Semplificazione reclutamento vincitori concorsi dirigenti scolastici 2018

10.2

VitaliBerardi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.3

Iannone

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Mentre sono stati dichiarati inammissibili le proposte sul versamento della RIA nel salario accessorio e sull’esonero dei presidi dalle responsabilità penali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (10.6, 10.7, 10.22, 10.23, 11.12, 11.13, 11.14), cionondimeno saranno votati in settimana quelli che intendono stoppare il portfolio (10.38) e autorizzare l’utilizzo dei fondi non spesi per tutte le attività che riguardano l’istituzione scolastica (10.5) del senatore Antonio Iannone. Importanti per semplificare il lavoro dei dirigenti scolastici e delle segreterie anche l’approvazione degli emendamenti analoghi (10.29, 10.30, 10.31) dei senatori di opposizione e di maggioranza Alessandra Maiorino, Michela Montevecchi, Agnese GallicchioMarco Pellegrini (Movimento 5 Stelle) , Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia (Liberi e Uguali) Antonio Iannone (Fratelli d’Italia).

Utilizzo delle risorse non impegnate per altri fini legati all’autonomia scolastica

10.5

Iannone

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l’utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo “La Buona scuola” di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall’articolo 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F”».

 Semplificazione delle procedure di rendicontazione dei fondi utilizzati su PON E FESR

10.29

MaiorinoMontevecchiGallicchioMarco Pellegrini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Con il decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì disciplinata la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dai decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l’utilizzo dei fondi stessi.

10.30

Iannone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l’utilizzo dei fondi stessi».

10.31

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l’utilizzo dei fondi stessi».

Semplificazione sulle procedure di valutazione tra i dirigenti della stessa area dell’istruzione e della ricerca

10.38

Iannone

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall’a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste peri dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell’istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente; a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002».

10.39

Vitali

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall’a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell’AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell’istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell’articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002.»

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI SULLA SICUREZZA

10.6

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell’immobile nonché al Prefetto. Il proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’interaistituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

2 ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e del Ministero dell’economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall’articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».

10.7

Iannone

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

 «2-bis. Nell’ipotesi dì pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell’immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, ai fine di trovare una soluzione alternativa utile ai prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

2-ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, alfine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e del Ministero dell’economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall’articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».

Udir Sicurezza

10.22

De PetrisErraniGrassoLaforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

 «2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente Titolo:

“TITOLO XIII-bis.

(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)

Art. 303-bis.

(Individuazione del datore di lavoro)

Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell’immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell’articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter.

(Potere inibitorio e d’interdizione)

  1. Nell’ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l’intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d’interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell’immobile nonché al Prefetto.
  2. Il proprietario dell’immobile, ricevuta la notifica dell’inibizione parziale o dell’interdizione dell’intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater.

(Obblighi del proprietario dell’immobile)

  1. Prima dell’inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell’immobile mediante l’ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.
  2. Nell’ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell’Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell’ ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato provinciale del lavoro, dell’ufficio ispettivo tecnico dell’ambito territoriale.
  3. Il proprietario dell’immobile è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.
  4. Il proprietario dell’immobile è obbligato alla redazione e all’aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.
  5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.

Art. 303-quinquies.

(Obblighi del dirigente scolastico)

  1. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al proprietario dell’immobile e al Prefetto.
  2. Il dirigente scolastico ha altresì l’obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all’esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all’articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell’articolo 37 del presente decreto.
  3. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo re-stando gli obblighi di cui all’articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies.

(Impegni economici)

  1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d’istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P
  2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’istruzione e della ricerca e del Ministero dell’economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.
  3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d’istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d’istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.
  4. All’RSPP deve essere corrisposta un’indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d’istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies.

(Lavori in appalto)

  1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell’immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
  2. Il professionista individuato ha l’obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303-octies.

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