Sprannumerari, quali diritti: precedenza e punteggio continuità dal quinquennio all’ottennio. Saranno salvaguardati nel futuro?

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Nel corso degli anni scolastici la tutela dei diritti del docente soprannumerario ha avuto un’estensione temporale della durata, in relazione al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e alla valutazione del punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità.

Nel corso degli anni scolastici la tutela dei diritti del docente soprannumerario ha avuto un’estensione temporale della durata, in relazione al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e alla valutazione del punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità.

Fno all’anno scolastico 2009/10, infatti, questi diritti erano garantiti per un quinquennio, come veniva stabilito nell’art.7 del CCNI in relazione alle precedenze spettanti nella mobilità:

I) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico trasferito d‟ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto

Dall’anno scolastico 2010/11 vengono apportate modifiche nella normativa e, nell’art.7 del CCNI, non si parla più di quinquennio, ma di sessennio:

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del sessennio successivo al provvedimento suddetto.

Analoga modifica viene stabilita nella nota 5) della tabella di valutazione in relazione alla valutazione del punteggio di continuità per il docente soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata

Ulteriore modifica viene apportata nel CCNI 2011/12 dove, sempre nell’art.7, si estende tale precedenza al settennio:

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SETTE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del settennio successivo al provvedimento suddetto

L’ultima modifica si ha nell’anno scolastico successivo con il CCNI 2012/13 dove, nell’art.7, si stabilisce, come estensione temporale della precedenza, l’ottennio.

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.

Anche per il prossimo anno scolastico nel contratto integrativo sulla mobilità 2016/17 viene ribadita la precedenza, per i docenti soprannumerari, di rientrare nella scuola di ex- titolarità se presentano domanda condizionata per un ottennio, così come hanno il diritto a conservare per un ottennio il punteggio di continuità maturato nella scuola. Nell’art.13 del CCNI2016/17 e nella nota 5) della tabella di valutazione allegata vengono, quindi, confermate le disposizioni relative ai diritti dei docenti soprannumerari e la loro validità temporale, così come modificata nell’a.s. 2012/13.

Il grande dubbio e l’enorme preoccupazione dei docenti direttamente interessati, riguarda i prossimi anni scolastici. Se, infatti, dall’a.s. 2017/18 la mobilità negli ambiti territoriali andrà, per così dire, a regime e coinvolgerà tutti i docenti indistintamente, compresi i soprannumerari, i diritti di cui si parla non esisteranno più.

Chiaramente le regole per il futuro devono essere ancora scritte, anche se la legge 107, meglio nota come “Buona Scuola”, rappresenta una non trascurabile anticipazione, in assenza di specifiche deroghe delle quali non è possibile avere ora informazioni sulle loro eventuali disposizioni.

L’auspicio di tutti i docenti è che, in sede di futura contrattazione, si valuti bene la posizione dei docenti soprannumerari, per i quali la non tutela dei diritti garantiti fino al corrente anno scolastico rappresenterebbe sicuramente un enorme passo indietro

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