Spezzoni pari o inferiori a 6 ore, la speranza per i precari di avere una supplenza

Di Lalla
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Lalla – Sono in corso in questi giorni le operazioni di conferimento delle nomine ai docenti che assumeranno servizio a tempo determinato per l’a.s. 2010/11. Ricordiamo la normativa relativa all’attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, dato che la gestione riguarda sia la fase relativa alle nomine da Graduatorie ad esaurimento, sia il ricorso alle Graduatorie di istituto.

Lalla – Sono in corso in questi giorni le operazioni di conferimento delle nomine ai docenti che assumeranno servizio a tempo determinato per l’a.s. 2010/11. Ricordiamo la normativa relativa all’attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, dato che la gestione riguarda sia la fase relativa alle nomine da Graduatorie ad esaurimento, sia il ricorso alle Graduatorie di istituto.

La procedura

E’ indicata nelle Istruzioni operative diramate dal Ministero il 6 agosto 2010.

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore devono essere presenti tra le disponibilità comunicate dall’Ambito territoriale (ex USP) ai fini delle nomine da Graduatoria ad esaurimento.

Essi però non possono essere assegnati, ma utilizzati per formare cattedre o posti orario (quindi ad orario intero), o spezzoni in ogni caso superiori alle 6 ore, come riportato nelle Istruzioni operative diramate da quegli Ambiti territoriali che si prendono cura di mettere per iscritto i criteri seguiti per le nomine, come

Terni

"Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati dopo gli eventuali frazionamenti, restano nella disponibilità e possono essere scelti purchè abbinati ad altri spezzoni fino a raggiungere il tetto minimo di 7 ore. In caso contrario le ore così residuate vengono restituite ai dirigenti scolastici per le successive operazioni di competenza."

Cosa accade quando dopo le operazioni di nomina dalle Graduatorie ad esaurimento da parte degli Ambiti Territoriale o delle Scuole Polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore?

Questi vanno restituiti ai Dirigenti Scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli secondo questo ordine:

1) ai docenti a tempo determinato, in servizio presso quella scuola, con diritto al completamento di orario

2) ai docenti in servizio presso quella scuola

a) prima ai docenti a tempo indeterminato
b) poi a docenti a tempo determinato

3) Solo dopo aver esaurito questa fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, il Dirigente Scolastico ricorrerà alle Graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Si viene così a determinare, per il personale docente precario la possibilità di poter usufruire anche di poche ore di servizio per avere il punteggio annuale necessario ai fini della graduatoria, nonchè un minimo di retribuzione.

I Cobas hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione dei docenti di ruolo affinchè non accettino ore oltre le 18, lasciando le stesse ai colleghi precari:

"Accettare cattedre oltre le 18 h. significa infatti piegarsi alla logica del cottimo ed aprire le porte a breve ad un aumento dell’orario di lavoro a pari retribuzione. Significa svilire la funzione docente ed avviarsi inconsapevolmente alla trasformazione di questa professione in qualcosa di diverso: essere a servizio e pronti a tutto per qualche spicciolo in più (ripreso con lo scatto dell’aliquota fiscale)"

Quesiti

1) il docente a tempo determinato che debba completare l’orario, può con uno spezzone, superare le 18 ore?

No, il completamento deve avvenire "fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo", (art. 4 Regolamento delle supplenze), quindi 18 ore nella scuola secondaria. Le ore oltre le 18 possono invece essere conferite come "aggiuntive", tenendo sempre conto della procedura.

2) Quante ore aggiuntive è possibile accettare?

Le ore aggiuntive all’orario intero di cattedra possono essere max 6: "Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali." (art. 1 Regolamento delle supplenze)

3) Qual è il requisito per poter accettare lo spezzone pari o inferiore a 6 ore?

L’abilitazione per la specifica classe di concorso

4) Il completamento con spezzoni pari o inferiori a 6 ore spetta anche al docente di sostegno?

Sì, nulla vieta di svolgere servizio nello stesso anno scolastico per il sostegno e per classe comune, purchè in possesso della specifica abilitazione.

5) Lo spezzone pari o inferiore a 6 ore può essere assegnato d’ufficio dal Dirigente Scolastico?

No, la proposta degli spezzoni deve essere estesa a tutti i docenti, bisogna individuare eventuali criteri di scelta in caso di pari requisiti, inoltre lo spezzone può essere attribuito solo con il consenso del docente.

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