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Spese mediche con legge 104, la ricevuta a chi va intestata?

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Spese sanitarie 2019

Spese mediche sostenute con il familiare non a carico con legge 104, la fattura a chi va intestata? Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La spesa sostenuta dal familiare anche se non a carico il codice fiscale nella ricevuta dev’essere del disabile o del familiare, a chi dev’essere intestata la ringrazio con anticipo.

L’Agenzia delle Entrate, specifica che le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.

Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.

L’art. 15, comma 2 del Tuir, stabilisce che il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico. Nel caso specifico si tratta di spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario (Circolare 20/04/2005 n.15).

Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’Irpef dovuta dal soggetto malato.

Spese mediche con legge 104, deducibili per quali familiari?

Le spese sanitarie sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

  • coniuge;
  • generi e nuore;
  • figli, compresi quelli adottivi
  • suoceri e suocere;
  • discendenti dei figli;
  • fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  •  genitori (compresi quelli adottivi);
  • nonni e nonne.

Spese mediche, quale codice fiscale inserire nella ricevuta?

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E/2018, ha chiarito come comprovare la spesa medica:

1. Per poter fruire della detrazione, documento comprovante la spesa deve essere intestato al soggetto che ha effettuato il pagamento e deve contenere l’indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è sostenuta;

2. se il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, sul documento deve essere annotato la  parte di spesa sostenuta dal congiunto.

Per il riconoscimento della detraibilità delle spese sanitarie relative ai familiari con patologie che danno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria è necessario conservare ed esibire, la documentazione medica.

Spese sanitarie generiche: documentazione

  • Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma
  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
  • Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte dellla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
  • Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta

Spese mediche per l’assistenza specifica: documentazione

  • Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica
    -Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza
  • Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte dellla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
  • Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta

Ippoterapia e musicoterapia

  • Prescrizione medica -Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica
  • Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte dellla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
  • Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

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