Maturità 2018/19: ammissione, credito, prove, quadri di riferimento,voto finale. Lo speciale

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Pubblichiamo il nostro speciale dedicato al nuovo esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 (di conversione del decreto Milleproghe).

Lo speciale è articolato in una sintesi generale delle principali novità e nei relativi approfondimenti che saranno via via inseriti.

Prime indicazioni Miur

Il Miur ha pubblicato la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo esame di Stato di II grado a.s. 2018/19.

La circolare ricorda che la legge n. 108/2018 ha prorogato al 1° settembre 2019 la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro quali requisiti d’accesso all’esame di Maturità e sintetizza le novità introdotte dalla nuova normativa.

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Esempi prima e seconda prova

Il ministero ha fornito degli esempi rispettivamente per prima e seconda prova.

Prima prova

Seconda prova

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Disposizioni applicative

Nella circolare vengono ricordate le misure applicative da emanare ai sensi del D.l.gs. n. 62/2017 e la relativa tempistica:

  • decreto ministeriale che definisce i quadri di riferimento per la redazione
    e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi, entro la metà del mese di ottobre.
  • decreto ministeriale che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti l’indirizzo di studi, e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Il decreto va emanato entro il mese di gennaio;
  • ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. L’ordinanza
    va emanata entro il mese di febbraio, per facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni;
  • decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente. Il decreto va emanato entro il mese di marzo.

Ammissione candidati interni

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.

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Ammissione candidati esterni

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  • siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

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Credito scolastico

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.  I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il quinto anno.

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

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Commissione d’esame

La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni; tre membri esterni; un presidente esterno.

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Prove d’esame

L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale:

Le  discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la
seconda prova scritta, rimangono definite dal DM n. 10 del 29 gennaio 2015.

Con decreto del Miur sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova e l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio.

Con un altro DM, che sarà emanato entro la metà del mese di ottobre (leggiamo nella circolare n. 3050/2018),  si deve procedere all’adozione dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, in modo da  uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi.

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Quadri di riferimento

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 769 del 26/11/2018, con cui vengono adottati i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e le “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”, previsti dall’articolo 17, commi 5 e 6 del decreto 62/2017. Continua

Griglie nazionali di valutazione

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Alternanza scuola-lavoro

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Documento 15 maggio

Resta confermata la redazione del documento del 15 maggio, ove esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Di tale documento tiene conto la commissione nell’espletamento dei lavori.

Esito finale

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100.

In caso di svolgimento di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur nel decreto di cui sopra.

Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100.

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Prova Invalsi

La prova è computer based e verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese. Come detto sopra, per il corrente anno scolastico, non sarà uno dei requisiti di ammissione all’esame di maturità, fermo restando che si svolgerà – Prove Invalsi: Italiano, Inglese e Matematica debuttano nelle quinte secondaria. Le date

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Curriculum dello studente

Superato l’esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello studente.

Il diploma attesta l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto.

Il curriculum riporta la carriera scolastica dell’alunno: dalle discipline studiate ai livelli di apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, dalle competenze in lingua inglese alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte.

Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal succitato decreto Miur, da pubblicare entro il mese di marzo.

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Slides Miur

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