Sostegno, una proposta di legge punta sul volontariato nelle scuole

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red – Il primo firmatario della proposta è Giovanni Dima del Pdl. Secondo quanto previsto dall’art 1 del testo, i dirigenti "sono autorizzati a definire progetti, con la collaborazione di soggetti privati, per il sostegno di alunni con disabilità" e affetti da disturbi specifici di apprendimento.

red – Il primo firmatario della proposta è Giovanni Dima del Pdl. Secondo quanto previsto dall’art 1 del testo, i dirigenti "sono autorizzati a definire progetti, con la collaborazione di soggetti privati, per il sostegno di alunni con disabilità" e affetti da disturbi specifici di apprendimento.

Il tutto senza oneri aggiuntivi per lo Stato, neppure quelli derivanti da polizze assicurative per la copertura dei rischi correlati all’impiego di personale o di consulenti privati esterni alla scuola, che saranno a carico degli stessi soggetti privati.

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
DIMA, D’IPPOLITO VITALE, DE CAMILLIS, GALATI, VERSACE, FORMICHELLA, TADDEI, NASTRI, CATANOSO GENOESE, FAENZI
Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità
Presentata il 7 giugno 2011

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende favorire il sostegno di alunni con disabilità nel rispetto del dettato costituzionale e avendo ben presenti il principio e il valore dell’inclusione scolastica come punto di partenza di un percorso di valorizzazione e di promozione di quanti presentano situazioni di disabilità. La Carta costituzionale agli articoli 3, 33 e 34 sancisce, infatti, il principio dell’eguaglianza sostanziale nell’ambito di una scuola aperta a tutti. Tanto è vero che, alla luce di questo riferimento costituzionale, molteplici sono stati gli interventi del legislatore che hanno puntato a rendere effettiva quest’idea di istruzione e di inclusione scolastiche, che non può che essere perseguita e raggiunta a tutti gli effetti ed a tutti i livelli. In questo quadro basti ricordare la legge n. 104 del 1992, che ha posto l’accento sulla continuità educativa tra i diversi gradi di scuola con forme di consultazione tra gli insegnanti e la stipulazione di accordi tra gli enti locali finalizzati alla verifica ed all’attuazione di progetti educativi riabilitativi, o ancora il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2009 che, all’articolo 5, disciplina la costituzione delle classi con alunni in situazione di disabilità. Il problema dell’inclusione e dell’integrazione scolastiche degli alunni con disabilità è stato, pertanto, al centro di una proliferazione normativa e legislativa che, se da un lato ha puntato a risolvere definitivamente la questione evidenziata, dall’altro, però, ha portato alla nascita di un sistema caratterizzato da una forte discontinuità educativa e da una sovrapposizione normativa che oggettivamente hanno minato e stanno minando alla radice il miglioramento dei processi di apprendimento di questi alunni e la loro necessaria continuità. Con l’affermazione del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, che si inserisce nel processo di realizzazione dell’autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo, si è posto il problema di garantire una congrua permanenza di personale docente che sia in grado di sostenere il percorso formativo ed educativo di alunni disabili e quindi di fare sì che le istituzioni scolastiche possano coordinare l’insieme di questa tipologia di servizi integrativi. Ciò secondo il principio della «responsabilità prevalente» che può assicurare tempestività, efficienza ed efficacia dell’educazione amministrativa ed educativa e che può garantire la qualità dell’inclusione alla luce anche delle recenti riforme del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
In questo quadro si inserisce, infine, la legge n. 170 del 2010, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, che prevede specifiche misure educative e didattiche di supporto per gli studenti con questo tipo di diagnosi. Le legge prevede che questo tipo di interventi debbano essere realizzati a valere su risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente e che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: la presente proposta di legge, intende, pertanto, costituire un naturale completamento di tali norme, essendo diretta a consentire nelle scuole la realizzazione di progetti in favore di alunni con disabilità prevedendo la collaborazione di soggetti privati.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

1. I dirigenti degli istituti scolastici e delle scuole di ogni ordine e grado sono autorizzati a definire progetti, con la collaborazione di soggetti privati, per il sostegno di alunni con disabilità, anche ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani educativi individualizzati previsti dall’articolo 5 dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, nonché delle misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ivi inclusa la stipulazione di apposite polizze assicurative a carico dei soggetti privati per la copertura dei rischi correlati all’impiego di personale o di consulenti privati esterni alla scuola.

2. L’attuazione di quanto previsto al comma 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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