Sostegno, 80% degli studenti cambia 2 insegnanti. Supplenti, oggi incontro continuità didattica

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Il 24 luglio u.s., si è riunito l’Osservatorio permanente sull’Inclusione Scolastica e il nuovo titolare del Miur ha illustrato le bozze di quattro decreti attuativi del D.lgs. 66/2017.

Nel corso dell’incontro, come riferisce l’associazione FISH, è stato inoltre affrontato il tema della continuità didattica assicurata agli studenti disabili anche dai supplenti, secondo quanto previsto dal succitato decreto legislativo.

Continuità didattica

La continuità didattica continua ad esser il tallone d’Achille del nostro sistema scolastico. Nel corso dell’anno, come testimoniano i dati Fish:

  • circa l’ 80% degli alunni ha cambiato due insegnanti di sostegno;
  • il 48% ne ha cambiati tre;
  • Il 15% ne ha cambiati 4;
  • il 6% ne ha cambiati 5.

Quanto ai dati relativi alla continuità riguardante più anni scolastici, 9 alunni su 10 hanno cambiato docenti di sostegno da un anno all’altro.

Supplenti e continuità didattica

Una misura, che contribuirebbe a risolvere il problema della mancata continuità didattica, è contenuta nel succitato decreto n. 66/2017, il cui articolo 14 così prevede:

Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato … Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Il dirigente scolastico, dunque, può rinnovare al supplente l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo, in seguito alla valutazione dell’interesse dell’alunno disabile e all’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.

Affinché la disposizione succitata sia applicabile è necessario un apposito decreto ministeriale.

Le parole di Bussetti

Il Ministro, nel corso del prima citato incontro, riguardo alla continuità didattica garantita anche dai supplenti, ha così affermato:

“Qui, ha detto il Ministro, occorre fare una riflessione e un lavoro più ampio”

Le affermazioni di Bussetti, come riferito dal Presidente della Fish,fanno riferimento a due criticità da superare: il parere critico del CSPI al riguardo e l’accordo Miur-Sindacati sulle assegnazioni provvisorie su sostegno a docenti senza titolo di specializzazione.

Il 30 luglio vi sarà un incontro dedicato proprio al decreto attuativo in questione.

In attesa del decreto sui supplenti

Una misura, che può essere applicata già dal 2018/19 e richiamata all’articolo 14 – comma 4 – del D.lgs. 66/2017, è quella prevista dall’articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94.

Secondo il sopra citato articolo, non è possibile trasferire o assegnare (per una anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, se non per l’anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

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