Sostegno disabili: 5% famiglie costrette al ricorso per aumentare ore

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L’ISTAT ha reso noti dei dati importanti. Dall’indagine emerge chiaramente che il 5% delle famiglie degli alunni con sostegno ha presentato ricorso al Tribunale civile o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR, ritenendo l’assegnazione delle ore non idonea a soddisfare il bisogno dell’alunno.

Nelle regioni del Mezzogiorno, i ricorsi risultano più frequenti in confronto alle regioni del Nord (rispettivamente 6% e 3%). Per il 14% degli alunni con sostegno, la scuola non è stata in grado di fornire una risposta riguardo alla presentazione di ricorsi al TAR da parte della famiglia dell’alunno.

Eppure continuano ad arrivare sentenze in materia. Ultima quella del TAR Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 04-12-2018) 21-12-2018, n. 12507 è una delle ultime in materia.

Fatto

La ricorrente chiedeva di adottare un provvedimento idoneo a garantire a -OMISSIS- un supporto completo di ore di sostegno per 1 a 1, mentre le sono state riconosciute solo 7 ore settimanali.

Per i giudici il ricorso era fondato.

Il diritto all’istruzione del disabile è fondamentale, non a riduzione ore

Parte ricorrente, ha depositato in giudizio la certificazione attestante la presenza di un handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992, oltre ad ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di un’attività didattica di sostegno per il massimo delle ore consentite, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta. Com’è stato già rilevata dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. 2609/2018) il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal D.Lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie.

La carenza di risorse economiche non può ledere l’assegnazione delle ore di sostegno

È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).

Posti questi principi, deve essere riconosciuto al minore l’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata.

In Italia quasi il 70% delle scuole non sono accessibili a causa delle barriere fisiche

Purtroppo pare non esserci, nonostante le tante belle parole spese, la giusta attenzione, verso quella che è una chiara questione sociale che dovrebbe essere affrontata con la dovuta priorità. La vicenda delle ore di sostegno è solo la punta dell’Iceberg. Emerge, ad esempio che soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere fisiche: più critica la situazione del Mezzogiorno dove il 26% di scuole è a norma. Una scuola su quattro risulta carente di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con sostegno. La barriera più diffusa è la mancanza di un ascensore o la presenza di un ascensore non adatto al trasporto delle persone con disabilità (63%); meno frequenti sono le scuole sprovviste di bagni a norma (30%), rampe esterne (23%) o servoscala (21%). Rari i casi in cui si riscontra la presenza di scale o porte non a norma (rispettivamente 7% e 4%).

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