Sostegno, diminuire ore ad alunno disabile è discriminazione. Sentenza

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Sentenza n. 25101 della Cassazione depositata ieri 8 ottobre: non è possibile diminuire le ore di sostegno una volta che il piano individualizzato dell’alunno disabile è stato stabilito.

L’amministrazione scolastica non può modificare la quantità di ore assegnate per lo studente affetto da disabilità. Se ciò accadesse si andrebbe in contrasto con il diritto dell’alunno a una pari opportunità scolastica.

Il fatto

Un genitore ha presentato ricorso al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo che venisse disposta la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune nei confronti del figlio minore. Il bambino frequenta la scuola dell’infanzia ed è affetto da disturbo di spettro autistico, motivo per cui ha diritto ad assistente della comunicazione per 22 ore settimanali. Il Comune ha però disposto 10 ore settimanali di assistenza, a fronte delle 22 individuate dal piano dinamico funzionale relativo all’alunno.

Il Tribunale ha accolto il ricorso sulle “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” del genitore del bambino, dichiarando che la discriminazione nei confronti del giovane studente c’era stata in maniera indiretta.

La decisione

Il piano educativo individualizzato, definito ai sensi dell’art. 12 della legge 104/1992, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare a essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, anche nella scuola dell’infanzia.

Il dirigente scolastico deve perciò, secondo la sentenza, attribuire a ciascun alunno disabile un numero di ore di sostegno che corrisponda a quello oggetto del G.L.H.O, dal quale non si può discostare.

Sentenza

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