Sostegno, continuità didattica con conferma supplente: le condizioni. No spostamenti ad anno scolastico iniziato

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Il decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prosegue il suo iter con le audizioni in Parlamento.

Tra le principali novità quelle relative alla continuità didattica, assicurata anche dal personale supplente. Vediamo come

Conferma supplente

L’articolo 14, comma 3, del novellato D.lgs. 66/2017 prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate:

  • il docente sia in possesso del titolo di specializzazione;
  • sia stato valutato, da parte del dirigente, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente;
  • sia stata valutata, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta della famiglia;
  • fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.

Decreto Miur

Le modalità attuative di quanto detto sopra saranno definite con apposito decreto del Miur, apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13 giugno 2007, n. 131.

No spostamenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico

Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, leggiamo sempre nel summenzionato articolo 14, si applica quanto previsto dall’articolo 461 del D.lgs. 297/94:

 1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Dunque:

– Non possono essere disposti spostamenti di personale dopo venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico;

– qualora il provvedimento, che comporti lo spostamento di personale già in attività di insegnamento, venga adottato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, il raggiungimento della nuova sede avverrà dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.

NB: considerato che il decreto deve essere ancora approvato, quanto detto sopra potrebbe essere passibile di modifiche.

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