Sospensione dal servizio: non può essere inflitta dal dirigente scolastico

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Il Miur, con la circolare n. 88/2010, ha fornito indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cosiddetto decreto Brunetta.

In detta circolare è previsto che al DS spetta la competenza, riguardo ai provvedimenti disciplinari, di infliggere sanzioni disciplinari quali la censura, l’avvertimento scritto e la sospensione dall’insegnamento fino a un
massimo di dieci giorni, con la perdita del trattamento economico ordinario.

Tali disposizioni, discendenti dal suddetto Decreto, sono in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo 297/94, il Testo unico scuola, in cui leggiamo che al dirigente compete la censura e l’avvertimento scritto, mentre per i provvedimenti di sospensione dal servizio la competenza spetta all’USR.

Il conflitto tra le suddette norme si trascina ormai da tempo e la giurisprudenza sembra ormai aver preso un preciso orientamento, secondo cui la responsabilità disciplinare dei docenti deve continuare ad essere regolata dal decreto n.297/94, in quanto le disposizioni previste da tale decreto si pongono in un rapporto di specialità rispetto al decreto 150/09. In sostanza, le norme del Testo Unico si riferiscono ad una sola categoria di lavoratori, per cui derogano le norme generali previste dal decreto Brunetta. Oltre alle motivazioni suddette, possiamo aggiungere quella relativa al ruolo rilevante svolto dai docenti, da qui la necessità di un giudice terzo che non sia il DS. La terzietà del giudice è necessaria anche per garantire la libertà di insegnamento.

Tra le sentenze che hanno stabilito quanto sopra riportato, ricordiamo quella riferita in data odierna da ItaliaOggi ed emessa dal Tribunale di Potenza il 22 novembre u.s., che ha stabilito che ai docenti non si applica la parte del decreto Brunetta laddove prevede la possibilità per i dirigenti di infliggere sanzioni di sospensione dal servizio sino a 10 giorni.

Un’altra recente sentenza in merito è stata emessa il 27 ottobre u.s. dal Tribunale di Foggia, che è giunto alle medesime conclusioni del Tribunale di Potenza.

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