Sospensione cautelare, assegno alimentare utile a fini pensionistici

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L’Inps, con il messaggio n.  2161 del 29 maggio 2018, ha fornito indicazioni in merito agli adempimenti e alle modalità di regolarizzazione, da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, per i periodi di sospensione cautelare che si collocano nei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014 e che sono collegati a fatti per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.

Premessa

L’istituto di previdenza ricorda di aver indicato (con circolare n. 6/2014), tra i redditi imponibili ai fini pensionistici, anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, estendendo alla Gestione pubblica quanto previsto per le pensioni della Gestione privata, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Sospensione cautelare

La sospensione cautelare, ricorda l’Inps, disposta in via discrezionale dal datore di lavoro, è una misura provvisoria e non ha natura sanzionatoria, essendo tesa a tutelare i tipici interessi amministrativi di credibilità dell’Amministrazione e di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli apparati pubblici.

Per i casi in cui pende un procedimento giudiziario, il datore di lavoro, se ritiene di non disporre di elementi sufficienti per comminare la sanzione, dopo aver avviato il procedimento disciplinare può sospendere il lavoratore in via cautelativa, in attesa della definizione del procedimento penale.

Imponibilità dell’assegno alimentare

Il dipendente sospeso cautelativamente dal servizio è privato dello stipendio e, durante il periodo di sospensione, percepisce “assegno alimentare”, la cui misura è stabilita da disposizioni legislative o dai CCNL.

L’assegno, in genere, non è superiore alla metà dello stipendio stesso, oltre gli assegni per carichi di famiglia, fatte salve specifiche indicazioni.

L’assegno alimentare, alla luce di quanto riportato in premessa, è imponibile ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’assicurazione sociale vita (ex ENPDEP). Allo stesso modo, l’assegno è imponibile ai fini dell’assistenza magistrale (ex ENAM).

Effetti  dovuti all’adozione del provvedimento definitivo

Nel caso in cui il datore di lavoro disponga la “restitutio in integrum”, il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. Dal trattamento spettante sarà portato in detrazione quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare.

In seguito alla “restitutio in integrum” è necessario denunciare, per il lavoratore interessato, la nuova posizione discendente dal provvedimento definitivo, così da rendere i periodi interessati utili ai fini pensionistici e dell’erogazione delle prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Il datore di lavoro deve versare i contributi sulle somme erogate per effetto della ricostruzione della carriera.

Licenziamento o destituzione

Nel caso in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento di licenziamento disciplinare o di destituzione, può richiedere la restituzione dei contributi pagati per le somme erogate durante i periodi di sospensione cautelare, che si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro per effetto della  retroattività del licenziamento.

Messaggio Inps

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