Soprannumerario nell’ottennio e precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità: come agire per non perdere il diritto?

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Le precedenze previste per la mobilità 2017/18 sono indicate nell’art.13 del CCNI e anche per il prossimo anno scolastico viene confermata quella che interessa i docenti soprannumerari nell’ottennio che vorrebbero rientrare nella scuola di precedente titolarità.

Questi docenti hanno, quindi, diritto a rientrare con precedenza nella scuola dove sono stati dichiarati soprannumerari così come indicato nell’articolo citato, comma 1 parte II riguardante, appunto, il personale

trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

I docenti che si trovano in questa situazione, per garantirsi tale diritto e per non rischiare di perderlo, devono prestare attenzione nella compilazione della domanda di trasferimento che dovranno obbligatoriamente condizionare inserendo come prima preferenza la scuola nella quale chiedono il rientro

Come chiarisce l’art.13, tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.

Questa precedenza spetta, quindi, a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata. I docenti interessati dovranno, quindi, riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui sono stati trasferiti come soprannumerari, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”.

L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata e all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

La precedenza per il rientro spetta all’interno della provincia e per la tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

In quali casi si perde la precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità?

I casi che determinano la perdita del diritto a rientrare con precedenza nella scuola dove il docente è stato dichiarato soprannumerario e dalla quale è stato, conseguentemente, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, sono diversi e tutti da valutare in modo corretto.

Un errore di valutazione, infatti, potrebbe determinare la perdita della precedenza che potrebbe penalizzare il docente per un suo potenziale rientro nella scuola.

La precedenza in questione si perde nei seguenti casi:

1- Domanda di trasferimento non condizionata, dove non viene inserita, quindi, la scuola di precedente titolarità come prima preferenza

1- Omissione, nell’apposita casella del modulo di domanda di trasferimento, dell’indicazione della scuola da cui il docente è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio

2- Mancato inserimento nella domanda di trasferimento dell’allegato relativo alla dichiarazione di servizio continuativo, con indicazione della scuola dalla quale il docente è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, con la specificazione dell’anno scolastico in cui è avvenuto il trasferimento

3- Mancata presentazione della domanda condizionata di trasferimento in uno degli anni dell’ottennio

4- Trasferimento volontario da posto comune a sostegno e viceversa

5- Passaggio di ruolo

6- Passaggio di cattedra

7- Trasferimento interprovinciale

8- Scadenza dell’ottennio

Riteniamo utile chiarire che non perde il diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità il docente che ottiene trasferimento con domanda condizionata in una delle sedi richieste nelle preferenze.

Come chiarisce, infatti, lo stesso art.13 “Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.”

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