Soprannumerari nella scuola di ogni ordine e grado: come si individuano, cosa deve fare dirigente, cosa docente. FaQ

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In seguito alla predisposizione degli organici da parte degli Uffici Scolastici Provinciali e alla loro pubblicazione le singole istituzioni scolastiche autonome, in presenza di contrazione nell’organico rispetto a quello dell’anno precedente, procedono nell’individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola.

I docenti, per i quali non sarà più disponibile nell’organico valido per il successivo anno scolastico la cattedra nella quale prestano servizio, vengono individuati come perdenti posto in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati soprannumerari coloro che nella graduatoria si trovano in ultima posizione.

Quali sono i docenti in coda nella graduatoria interna di istituto?

I docenti che rischiano di diventare soprannumerari sono, quindi, quelli in coda nella graduatoria interna di istituto, che possono essere coloro che hanno un punteggio inferiore o coloro che sono arrivati nella scuola nello stesso anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, per movimento in entrata o immissione in ruolo, docenti che, come “ultimi arrivati”, per l’anno di arrivo vengono inseriti in ultima posizione nella graduatoria a prescindere dal punteggio.

Questa disposizione è stabilita chiaramente nel CCNI sulla mobilità, dove per tutti gli ordini e gradi di istruzione, negli articoli 19 comma 7 e 21 comma 11, si stabilisce quanto segue:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica

Come si procede per individuare i soprannumerari nella scuola dell’Infanzia e Primaria?

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno e, limitatamente alla scuola Primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola Primaria attivati presso i centri territoriali.

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Come si procede per l’individuazione dei soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado?

Per l’individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado è necessario che nell’organico non sia possibile costituire, per la loro classe di concorso, cattedra di 18 ore, neanche con completamento esterno mediante costituzione di cattedra orario esterna.

Come chiarisce, infatti, l’art.21 comma 1 del CCNI, “Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento [….]”

Come si individuano i soprannumerari per posti di sostegno?

L’individuazione dei soprannumerari per posti di sostegno viene effettuata diversamente a seconda dell’ordine o grado di istruzione in cui il docente è titolare.

I criteri seguiti sono gli stessi per scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, mentre cambiano per la scuola Secondaria II grado.

Nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado l’individuazione dei soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Per ogni tipologia si predispongono, quindi, distinte graduatorie.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nella scuola Secondaria di II grado l’individuazione dei docenti soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata, invece, senza distinzione per area disciplinare e per tipologia di sostegno. I docenti titolari sul sostegno vengono inseriti, quindi, in un’unica graduatoria interna di istituto.

Posto comune e lingua inglese nella scuola Primaria: come si individuano i soprannumerari per le due tipologie di posto?

Nell’organico della scuola Primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola Primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’ istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Come deve operare il Dirigente scolastico per individuare i docenti soprannumerari?

Il Dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie interne di istituito, distinte per tipologia di posto e/o per classe di concorso, comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola

Il Dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento

Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie predisposte, il Dirigente scolastico individuerà i docenti soprannumerari ai quali dovrà immediatamente notificare per iscritto la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento , invitandoli a presentare domanda di trasferimento

Cosa devono fare i docenti dichiarati soprannumerari?

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento, il modulo domanda predisposto a livello ministeriale nei termini previsti dall’O.M. sulla mobilità, o anche oltre tali termini se la posizione di soprannumero viene notificata oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda.

Nel primo caso potranno presentare la domanda compilata e inviata online nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline.

Nel secondo caso dovranno presentare domanda in forma cartacea, essendo ormai chiuse le funzioni su IstanzeOnline.

I docenti individuati come perdenti posto, infatti, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata come docente soprannumerario sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

I docenti dichiarati soprannumerari sono obbligati a presentare domanda di trasferimento?

Il docente soprannumerario non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, ma è tenuto comunque alla compilazione di una parte del modulo domanda.

Come chiarisce, infatti, il contratto sulla mobilità, l’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente scolastico, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), deve compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.

Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, deve compilare, inoltre, apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.

Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il Dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati necessari all’ufficio territorialmente competente che dovrà effettuare un controllo dell’esattezza delle indicazioni fornite ed apportare le eventuali rettifiche.

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