Soprannumerari infanzia/primaria sostegno: come si individuano, domanda e docenti esclusi

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Come si individuano i soprannumerari di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria su posti di sostegno?

Rispondiamo al quesito riferendo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità 2019/22.

Notifica soprannumerari

I questi giunti in redazione in questi giorni sono numerosi, considerato che agli interessati stanno arrivando le notifiche delle scuole.

Individuazione perdenti posto scuola infanzia/primaria sostegno

L’individuazione dei soprannumerari su posto di sostegno, sia nella scuola dell’infanzia che primaria, viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti, per cui vengono stilate graduatorie differenti per ciascuna tipologia:

A) minorati della vista;

B) minorati dell’udito;

C) minorati psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale
titolarità, se in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Esclusione dalla graduatoria interna interna

Non vanno inseriti nella graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, punti I, III, IV e VII:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti local

Tali docenti, dunque, non vengono inseriti nella graduatoria interna, ossia non vengono coinvolti nell’eventuale perdita del posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

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Domanda

I docenti individuati perdenti posto devono produrre domanda cartacea all’ATP competente, ossia quello di titolarità, in modalità cartacea, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica.

La domanda va inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente  tramite la scuola di servizio oppure direttamente allo stesso Ufficio (secondo le indicazioni fornite dal medesimo).

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