Soprannumerari: il caso del docente dichiarato per la seconda volta perdente posto. Come compilare il modulo domanda

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Un caso molto particolare è quello del docente che con la domanda di mobilità scaduta il 21 aprile ha richiesto il rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità e ora, nella scuola di attuale titolarità è dichiarato perdente posto. Che fare? Come compilare la domanda cartacea?

Il docente in questione ha quindi già presentato domanda di mobilità online con la richiesta di rientro nella scuola di ex titolarità perché dichiarato in soprannumero in anni precedenti. Nella scuola di attuale titolarità viene ora dichiarato soprannumerario.

Come deve compilare la sezione “soprannumerari” del modulo domanda cartaceo e cosa deve inserire come preferenze?

In questi casi il docente dichiarato perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.

Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

È il caso del docente che ha già prodotto domanda di trasferimento entro i termini stabiliti dalla Ordinanza Ministeriale richiedendo il rientro nella scuola di ex titolarità.

Dalla graduatoria interna di istituto risulta ora individuato in soprannumero nella scuola di attuale titolarità.

Il docente ha due scelte:
• Continuare a richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità (così come ha già fatto nella domanda online);
• “Condizionare” la scuola di attuale titolarità e quindi rimandare il rientro nella ex scuola e tentare di rimanere in quella attuale.

Non è infatti possibile fare tutte e due le scelte.

PRIMA OPZIONE

Se il docente decide per la prima opzione non deve fare altro che “ricopiare” per intero (questa volta sul modulo cartaceo) la domanda di trasferimento già prodotta e porre particolare attenzione alla sez. dei “soprannumerari”:
• laddove è indicato se il docente vuole o meno partecipare al movimento a domanda deve rispondere “SÌ”.
Pertanto, indicherà, come ha già fatto nella domanda di trasferimento online, la precedenza per il rientro e la scuola di ex titolarità come prima preferenza. In questo caso ha prodotto domanda di rientro per la scuola di ex titolarità.

SECONDA OPZIONE

Se, invece, opta per la seconda opzione, farà una normale domanda condizionata per l’attuale scuola di titolarità in cui è stato ora dichiarato in soprannumero indicando “NO” al movimento a domanda e scegliendo eventualmente le scuole.

In questo caso sta esprimendo la volontà di non rientrare per ora nella sua ex scuola di titolarità ma di avere diritto di rientro in quella attuale qualora si dovesse liberare un posto.

Ciò perché i due movimenti (rientro nella ex scuola e “condizionare” quella attuale) non possono essere scelti contemporaneamente, quindi o si decide di rientrare nella scuola di ex titolarità oppure si condiziona quella attuale. È ovvio che se si decide il rientro nella ex scuola non si può condizionare quella attuale e viceversa.

NOTA BENE: È bene precisare che anche se si sceglie la seconda opzione permane comunque, anche negli anni successivi, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale, e si continua a mantenere il diritto di continuità.

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