Skuola okkupata: 6 in condotta, no gite e sospensione rappresentanti studenti. Si può fare?

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Nessuno sconto per gli studenti di una scuola che avevano occupato l'istituto prima di Natale. E' lecito abbassare il voto in condotta e sospendere gli alunni?

Nessuno sconto per gli studenti di una scuola che avevano occupato l'istituto prima di Natale. E' lecito abbassare il voto in condotta e sospendere gli alunni?

La segnalazione è giunta a Skuola.net che ha pubblicato il resoconto fatto da uno studente della stessa scuola.

Lo studente racconta che il collegio docenti dell'istituto "ha deciso di applicare diversi provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli studenti. Nello specifico i provvedimenti sarebbero un 6 in condotta a tutto l'istituto e niente viaggi d'istruzione, nemmeno le uscite di 1 giornata". A ciò si è aggiunta la sospensione per 5 giorni dei rappresentati d'istituto.

E' possibile prevedere tali sanzioni?

A rispondere per Skuola.net alle domande dello studente è stato Alex Menietti, autore del libro “I diritti degli studenti”. Menietti ritiene che "La responsabilità disciplinare è personale, pertanto non è possibile assegnare a tutti il 6 in condotta per l'occupazione della scuola. Se veramente il collegio docenti ha deliberato questa punizione, va segnalato all'Ufficio Scolastico Regionale".

Assolutamente d'accordo con quanto afferma Menietti, il 6 in condotta è individuale, non può essere impartito dal Collegio docenti. Anche i tribunali hanno annullato l'abbassamento del voto di condotta inferto a gruppi di studenti, come nel caso di una gita degenerata nel danneggiamento di un albergo.

Il consiglio che diamo alla scuola in questione è di riunire i Consigli di classe e sulla base della tabella di valutazione della condotta deliberata ad inizio anno punire individualmente gli studenti con il 6 in condotta.

"Per quanto riguarda le gite, – continua Menietti – l'unica scappatoia è il POF: se è prevista tassativamente la visita d'istruzione in quarta, in quarta andrà organizzata."

Non è così, la delibera del POF non obbliga la scuola ad organizzare la gita d'istruzione. C'è anche un'altra questione da considerare, il regolamento d'istituto.

Spetterà sempre ai consigli di classe decidere se punire gli studenti per l'occupazione, a maggior ragione il provvedimento sarà legittimato se nel regolamento d'istituto è riportata la sospensione della gita d'istruzione per motivi disciplinari.

Stesse modalità per quanto riguarda i rappresentanti d'istituto. Le sospensioni vanno inferte dai consigli di classe, sulla base del regolamento d'istituto.

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Occupare la scuola è un reato penale?

Certo è che il dibattito sulle responsabilità penali legate all''occupazione delle scuole è alquanto dibattuto.

Abbiamo può volte affermato, grazie all'intervento di Marco Barone sull'argomento, che i reati configurabili, o che di norma vengono contestati, in questi casi, sono l' "invasione di terreni o edifici", art. 633 c.p., l' "interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità", art. 340 c.p.

Anche se, con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto rilevando che: Non è applicabile l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima.

Infatti, gli edifici scolastici appartengono allo stato, ma non sono una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto. Sulla questione dell'interruzione del Pubblico Servizio il Tribunale di Siena, che recepisce l'orientamento che sembra essere maggioritario sul punto rileva che "Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l'attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001".

Ma, come dicevamo la giurisprudenza è alquanto contraddittoria, infatti,  il 13 novembre 2012 alle ore 9,30, al Tribunale dei minorenni di Palermo, si è tenuta l’udienza n.245/12 R.G.U.P. che vedeva imputato uno degli studenti che avevano guidato l’occupazione di un istituto superiore di Palermo nei mesi di novembre e dicembre 2010. Lo studente sarebbe stato condannato a “due mesi di giustizia riparatrice” presso l’Azienda Sanitaria Provinciale, per lo svolgimento di attività socialmente utili.

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