Laureati Scienze dell’educazione L19 e SFP potranno ancora lavorare come educatori nei centri infanzia. Decreto Miur

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Il Miur, come riferito, ha pubblicato il DM n. 378/2018, che disciplina il corso di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria indirizzo infanzia e in Scienze della formazione primaria classe LM-85bis (laurea magistrale a ciclo unico), al fine di accedere alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia nell’ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, istituito dal D.lgs. n. 65/2017, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015.

Sistema 0-6 educatori servizi infanzia, corso specializzazione per laureati in SFP. Il decreto

Nuovi titoli per diventare educatore nei servizi per l’infanzia

L’articolo 4, comma 1- lett. e), del D. Lgs. n. 65/2017 prevede che, per diventare educatore dei servizi educativi per l’infanzia, sia necessario uno seguenti titoli (a partire dal 2019/2020):

  • laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
  • laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università (quello istituito dal detto DM 378/2018).

Passaggio dal vecchio al nuovo regime

Al fine di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime, la nota di trasmissione del succitato decreto indica quanto segue:

  • la nuova disciplina si applica per gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
  • continuano ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla
    normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto
    legislativo (31/05/2017).

Laureati L-19 tra il 1° giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020

L’Ufficio legislativo del Miur, appositamente interpellato sul vuoto temporale riguardante il periodo 1° giugno 2017 – avvio anno scolastico 2019/2020 (che riguarda i laureati in Scienze dell’educazione L19 e SFP nel predetto periodo) – ha risposto che:

  • non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 65/2017);
  • l’unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all’attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in SFP, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.
  • sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, per l’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

Le suddette indicazioni risolvono una criticità evidenziata da più parti, laureandi e laureati dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 65/17 in primis:

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nota e decreto

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